Ordinanza emessa il 17 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di Costanza Roberto ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico mi...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Costanza Roberto, nato a Losanna il 7 aprile 1979, Costanza Natale, nato a Villafrati il 25 maggio 1949 e Costanza Fortunato, nato a Villafrati il 28 febbraio 1947, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo - in composizione monocratica - sezione distaccata di Bagheria in data 8 luglio 2004, con la quale Costanza Roberto e' stato assolto dal reato di lesioni per non avere commesso il fatto, Costanza Natale e Costanza Fortunato sono stati assolti dai reati di lesioni e minaccia per non avere commesso il fatto e Costanza Fortunato e' stato assolto dal reato di ingiuria per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal procuratore generale presso questa Corte, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente contestati e la condanna degli stessi alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 17 maggio 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111 secondo comma Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentiti il difensore della parte civile Costanza Fortunato che si e' associato alla richiesta del p.g. e quello dell'imputato che ha controdedotto opponendosi alla eccezione sollevata dal p.g., ritenendola infondata;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per l'imputato in...

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