Ordinanza emessa il 25 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Hossain Belal Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubblico ministe...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Hossain Belal, nato a Chandpur (Bangladesh) il 6 marzo 1975, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Marsala - in composizione monocratica - in data 20 dicembre 2004, con la quale il predetto imputato e' stato assolto dal reato previsto dall'articolo 171-ter, comma primo, lettera d) della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche (violazione alla legge sul diritto di autore) perche' il fatto non sussiste.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ha richiesto l'affermazione della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato a lui contestato e la condanna dello stesso alle pene di legge, previa parziale riapertura dei dibattimento per esaminare il corpo del reato;

Rilevato che all'adunanza del 25 maggio 2006 il procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazioni degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.; 3 e 112 Cost. in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud.; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma Cost.;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto il rigetto dell'eccezione sollevata dal p.g. deducendone la manifesta infondatezza;

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006 n. 46 che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593 comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p.; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice, ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla previsione di carattere generale contenuta nell'art. 593, comma 2 c.p.p.

La rilevanza della questione appare evidente poiche' si tratta di una diversa disciplina del presente processo conclusosi con una sentenza di assoluzione per imputato in virtu' della quale il pubblico ministero appellante, per un verso, sarebbe costretto in tempi peraltro assai ristretti, a...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT