Ordinanza emessa l'8 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 genaio 2007) dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Indelicato Vincenzo ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Limitazione del potere di appello del pubblico ministero alle sentenze di condanna - Possibilita' per il pubb...

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in Camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Nel processo a carico di Indelicato Vincenzo, nato a Sciacca il 29 aprile 1941, Sanzone Giuseppe, nato a Sciacca il 18 ottobre 1954; Russo Michele, nato a Sciacca il 4 marzo 1951; Napoli Giuseppe, nato a Giuliana il 15 agosto 1952; Bongiovi' Accursia, nata ad Agrigento il 21 giugno 1959; Monteleone Francesco, nato a S. Margherita Belice il 9 aprile 1949; Dulcimascolo Calogero, nato a Sciacca il 10 novembre 1953, definito con sentenza emessa dal Tribunale di Sciacca - in composizione monocratica - del 23 dicembre 2004, con la quale i predetti imputati sono stati assolti dall'imputazione di omicidio colposo loro rispettivamente ascritto, per non avere commesso il fatto.

Preso atto dell'appello ritualmente e tempestivamente interposto avverso la predetta sentenza dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo, che ha richiesto, previa affermazione della colpevolezza degli imputati, la condanna degli stessi alle pene di legge, nonche' dell'appello proposto dalle parti civile Santangelo Antonina, Coco Vincenzo e Coco Giuseppe con il quale e' stata richiesta in riforma della sentenza suddetta, la condanna dei predetti imputati alle pene di legge ed al risarcimento dei danni.

Rilevato che all'udienza dell'8 giugno 2006 il Procuratore generale ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, per violazione degli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost.; 3 e 112 Cost., in relazione agli artt. 73 e 74 ord. giud; 97 Cost.; 3, 111, 101 e 104 Cost.; 111, settimo comma, Cost..

Sentita la parte civile la quale si e' associata alle eccezioni sollevate dal Procuratore generale, sollevando, a sua volta, eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 593 e 576 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost., depositando memoria e documenti.

Sentiti i difensori di tutti gli imputati che hanno controdedotto in forma orale alla medesima udienza, opponendosi alle eccezioni sollevate dal p.g. e dalla parte civile nel corso della precedente udienza e chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' dell'appello proposto dal p.g. e dalla stessa parte civile.

O s s e r v a

Questa Corte e' chiamata a pronunciarsi sulla manifesta non infondatezza della questione di compatibilita' costituzionale degli artt. 1 e 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, che ha, tra le altre, modificato la disposizione di cui all'art. 593, comma 1 c.p.p. prevedendo la possibilita' dell'appello da parte del pubblico ministero e dell'imputato soltanto avverso le sentenze di condanna.

Piu' specificamente, le norme che si assumono incostituzionali attengono, quanto alla prima di esse (art. 593 codice di rito), alla limitazione del potere di appello del pubblico ministero, adesso circoscritto alle sole sentenze di condanna; alla residuale possibilita' di esercitare siffatto potere soltanto in presenza di una prova decisiva da articolare ed assumere secondo le modalita' indicate nell'art. 603, comma 2 c.p.p; alla declaratoria in via preliminare di inammissibilita' dell'appello con ordinanza da parte del giudice ove non venga disposta la rinnovazione del dibattimento ed alla correlata possibilita' - per le parti - di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nel termine di giorni quarantacinque decorrente dalla notificazione della ordinanza di inammissibilita' dell'appello.

Quanto alla seconda, la norma si riferisce alla disciplina transitoria che prevede l'applicabilita' delle disposizioni di cui sopra ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella modificatrice.

Cio' precisato un primo, preliminare esame riguarda la rilevanza delle questioni proposte: rilevanza nel caso in esame pacificamente sussistente, posto che non essendo state dedotte da parte del p.m. appellante prove nuove sopravvenute nei limiti temporali previsti per la proposizione dell'appello e trovando applicazione - per effetto della disciplina transitoria - la previsione normativa di cui all'art. 1 della legge n. 46/2006, ne deriverebbe la necessaria pronuncia di inammissibilita' dell'appello ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10, in relazione alla...

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