Ordinanza emessa il 26 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dal tribunale di Avellino nel procedimento civile promosso da Argenziano Claudio contro Sacol S.r.l. Societa' - Controversie in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria - Procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale -...

IL TRIBUNALE DI AVELLINO

Riunito in Camera di consiglio ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 2792 degli affari contenziosi civili dell'anno 2004 avente ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare e vertente:

tra Argenziano Claudio elettivamente domiciliato in Avellino alla via Dante n. 16 presso, lo studio dell'avv. Modestino Acone che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv. Andrea Abbamonte e Mauro Fierro del foro di Napoli, attore;

e Sacol S.r.l. in persona degli amministratori pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Michele Sandulli e dall'avv. Leonida Gabrieli e con questi elettivamente domiciliata in Avellino alla via Iannaccone n. 3, convenuta.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 giugno 2004 Claudio Argenziano ha chiesto al Tribunale di Avellino di accertare e dichiarare che la delibera adottata dall'assemblea dei soci della Sacol S.r.l. in data 18 maggio 2004 concernente la determinazione del compenso degli amministratori per l'anno 2004 da ritenersi illegittima per le ragioni indicate nell'atto di citazione e ha chiesto il suo annullamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2377 e ss. c.c. con condanna della convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorario del procedimento.

Si costituiva la societa' convenuta che contestava la fondatezza dell'avversa domanda per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiedeva il rigetto con vittoria di spese e competenze di lite preannunciando la volonta' di avvalersi della facolta' di' notificare l'istanza di fissazione di udienza ex art. 8, comma 2, lettera C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Con istanza depositata il 24 settembre 2004 la societa' convenuta ex art. 8, comma 2, lett. C), d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 chiedeva al tribunale di provvedere alla designazione del giudice e alla fissazione di udienza ex art. 12 d.lgs. 17 gennaio 2003 riproponendo le medesime conclusioni gia' formulate nella comparsa di costituzione e risposta.

L'attore in data 29 settembre 2004 depositava memoria di replica deducendo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 5/2003 con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione e chiedendo, quindi, di ritenere ammissibile la memoria di replica e, in subordine, chiedendo la rimessione in termini al fine di esibire nuovi documenti e di svolgere nuove deduzioni.

Con provvedimento del giudice relatore...

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