Ordinanza emessa il 31 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Torino nel procedimento penale a carico di Gandola Mauro ed altro Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - ...

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo a carico di 1) Gandola Mauro, nato a Johannesburg (Sud Africa) il 10 maggio 1958, dom. to ex art. 161 c.p.p. in Milano, viale Coni Zugna n. 29 presso la sede della Purolite International; 2) Belsten Edward, nato a Milano il 13 ottobre 1951, dom. to ex art. 161 c.p.p. in Milano, viale Coni Zugna n. 29 presso la sede della Purolite International; entrambi difesi dall'avv. Giuseppe Bianchi del Foro di Milano; Parte civile: Bona Francesco con l'avv. Roberto Piacentino del Foro di Torino.

Rilevato che agli imputati era contestato in primo grado il reato di cui agli artt. 110, 640 c.p. e che all'esito del dibattimento il giudice monocratico del Tribunale di Alba con sentenza del 24 giugno 2004 li assolveva da tale addebito perche' il fatto non sussiste;

Rilevato che avverso tale sentenza presentavano appello sia il difensore della parte civile Bona Francesco che il p.g. chiedendo il primo che venisse ritenuta la responsabilita' degli imputati per il reato ascritto e che venissero condannati al risarcimento di tutti i danni alla stessa derivati ed il secondo la condanna degli imputati per il reato loro contestato alle pene di legge;

Rilevato che all'udienza del 31 maggio 2006 il p.g. ha ravvisato non applicabile l'immediata conversione dell'atto di appello del p.g. in ricorso in cassazione e la contestuale conversione dello stesso ricorso in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p., come riformulato dalla legge citata, per connessione con l'appello delle parti civili, ed ha chiesto che la Corte di appello pronunciasse ordinanza con cui dichiarasse rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 593 c.p.p. (cosi' come modificato dall'art. 1 legge 20 febbraio 2006, n. 46) e 10 della stessa legge per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione;

Rilevato che la difesa della parte civile ha rilevato la procedibilita' dell'appello della p.c. nel regime transitorio e di conseguenza la procedibilita' dell'appello del p.g. sulla base della unicita' dei mezzi di impugnazione ed in subordine si e' associata all'eccezione di costituzionalita' sollevata dal p.g. per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. e la difesa degli imputati si e' opposta chiedendo dichiararsi inammissibile sia l'appello del p.g. ai sensi degli artt. 1 e 10 legge n. 46 del 2006 e sia l'appello della p.c. per il principio di tassativita' dei mezzi di impugnazione che non puo' essere interpretato in via estensiva;

Osserva quanto segue

  1. - E' necessario valutare la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal p.g. presso questa corte di appello degli artt. 593 c.p.p., come modificato dalla legge n. 46/2006, e dell'art. 10 commi primo, secondo e terzo della stessa legge.

2.1. - La voluntas legis e' indubbiamente nel senso di precludere in ogni caso all'accusa (p.m. o p.g.) la facolta' di proporre appello avverso sentenza di proscioglimento, salva l'ipotesi che la stessa nell'atto di appello abbia richiesto l'assunzione di una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado che il giudice reputi decisiva (ipotesi quest'ultima che non ricorre nel caso di specie).

Non e' sostenibile la tesi che l'appello proposto dall'accusa contro la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, siccome inammissibile a mente dell'art. 10 secondo comma legge citata, debba automaticamente essere convertito in ricorso per cassazione, salvo poi convertirlo di nuovo in appello ex art. 580 c.p.p., avendo constatato a questo punto che contro la stessa sentenza possono dirsi proposti dei mezzi di impugnazione tra loro diversi e che e' ravvisabile la connessione di cui all'art. 12 c.p.p. tra i singoli mezzi di impugnazione.

2.2. - La chiarezza della voluntas legis richiede preliminarmente di interpretare la norma transitoria dell'art. 10 secondo comma della legge citata laddove prescrive al giudice, avanti il quale pende l'appello in seguito all'impugnazione proposta dal p.g. prima dell'entrata in vigore della stessa legge, di emettere ordinanza non...

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