Ordinanza emessa il 12 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Mitov Milko Todorov Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutivita' del provvedimento stesso - Convalida da parte del...

IL TRIBUNALE

Nel procedimento instaurato per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo, a seguito dell'arresto eseguito addi' 12 giugno 2006 d'iniziativa della Polizia di Frontiera di Gorizia, ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinqies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nei confronti del cittadino straniero extracomunitario Mitov Milko Todorov (di nazionalita' bulgara) per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Rilevato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto del Mitov;

Ritenuto che dall'esame degli atti del fascicolo trasmesso dal p.m. risulti sufficientemente documentata, a fini della convalida dell'arresto obbligatorio del cittadino straniero la conformita' ai vigenti presupposti di legge del provvedimento del questore non ottemperato, emergendo comunque che l'emanazione dell'ordine non era stato preceduto dalla convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 o, in alternativa dalla convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto che pertanto sia senz'altro rilevante rispetto alla decisione la questione di legittimita' costituzionale - che si reputa non manifestamente infondata e percio' da sollevarsi d'ufficio - in relazione all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessita' che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 (tale previsione essendo stata introdotta in conseguenza della sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 della Corte costituzionale) o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5, d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore;

Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sulla rilevanza della questione.

  1. - Dagli atti risulta la sussistenza nei confronti del Mitov del provvedimento emanato dal Questore di Crotone il 12 gennaio 2005 ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, con il quale al destinatario, a seguito del decreto di espulsione di pari data del Prefetto di Crotone, era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni (coma da copia di tali provvedimenti corredati da notifica e traduzione in lingua inglese acquisita al fascicolo processuale).

    Lo stesso Mitov e' stato sorpreso in Gorizia dalla Polizia di Frontiera che pertanto procedeva al di lui arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271

    Deriva da tutto quanto precede che sulla base della normativa oggi vigente che delinea i presupposti ed i contenuti della condotta punita dall'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998, prevedendo l'arresto obbligatorio degli autori di detta condotta, questo giudice dovrebbe senz'altro convalidare la misura nei confronti dell' arrestato.

    La questione che si solleva risulta pertanto rilevante ai fini della decisione demandata a questo giudice sulla richiesta di convalida dell'arresto del cittadino sudanese, atteso il reato per cui e' avvenuto l'arresto ha quale elemento costitutivo la trasgressione dell'intimazione emessa dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 con cui agli arrestati era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni (cio' immediatamente dopo l'emanazione del decreto prefettizio di espulsione e quindi senza che fosse stato esperito l'uno o l'altro dei procedimenti di convalida previsti dall'art. 13, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998 come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito nella legge 12 novembre 2004, n. 271 e rispettivamente dall'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998).

    Ed invero la norma incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286/1998 nel testo oggi vigente sanziona con la reclusione da uno a quattro anni condotta dello straniero che "senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis" essendo altresi' previsto dai successivo comma 5-quinquies che per tale reato si proceda con rito direttissimo nonche' l'obbligatorieta' dell'arresto dell'autore del fatto.

    Va quindi evidenziato che il sindacato in ordine alla sussistenza ed alla validita' dell'ordine del questore costituisce, anche nel giudizio di convalida dell'arresto, questione pregiudiziale rispetto alla delibazione circa gli ulteriori elementi oggettivi e soggettivi contemplati dalla norma incriminatrice de qua ed in particolare rispetto al profilo concernente l'assenza di giustificato motivo alla base dell'inottemperanza del provvedimento (rispetto al quale peraltro la dichiarazione oggi resa dall'arrestato di non disporre di mezzi finanziari idonei per pagare il viaggio verso il proprio Paese non puo' incidere sui presupposti della convalida dell' arresto, trattandosi di profilo di merito non verificabile nei tempi brevi in cui devono essere valutati i presupposti per l'arresto obbligatorio, non potendo certo gli operanti attenersi alle sole asserzioni dell'interessato). Sulla non manifesta infondatezza della questione - Premessa.

  2. - Cio' posto, ai fini di delineare compiutamente il profilo di incostituzionalita' che si ritiene non manifestamente infondato nei termini enucleati in premessa, sembra opportuno svolgere nei paragrafi successivi una breve disamina degli antefatti, giusta cui - in base alla normativa introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 ed alla prassi applicativa instauratasi a seguito di detta normativa - si e' pervenuti per un verso all'attuale configurazione del reato per cui si procede, per l'altro alla perdurante interpretazione favorevole a riconoscere il potere del questore di adottare de plano (vale a dire immediatamente dopo l'espulsione) l'intimazione ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis d.lgs. n. 286/1998, quale modalita' esecutiva immediata dell'espulsione, anziche' ricorrendo alla misura dell'accompagnamento alla frontiera con la conseguente instaurazione del previo giudizio di convalida in contraddittorio e con le garanzie della difesa, introdotto a seguito della pronuncia n. 222/2004 della Corte costituzionale.

    Si deve anche rimarcare sin d'ora come detta interpretazione, per quanto constatato fin dall'entrata in vigore della legge n. 189/2002 a tutt'oggi, sulla base di tutti gli analoghi casi concreti trattati, sia praticamente pacifica nella prassi amministrativa adottata dalle questure, nonche' confortata - quanto alla disciplina delle sanzioni penali - dall'orientamento degli uffici requirenti di richiedere comunque la convalida degli arresti operati dalla p.g. e quindi la declaratoria di responsabilita' dei cittadini stranieri che risultino aver trasgredito l'intimazione del questore, pur emanata in assenza di qualsiasi previa convalida di un provvedimento di accompagnamento alla frontiera (o in alternativa di un provvedimento di trattenimento temporaneo).

    Consegue da cio', quali che siano i dubbi formulabili in ordine alla correttezza di tale interpretazione (sui cui v. infra, par. 8), di doverne prendere atto come "norma vivente", ricostruendone in tal modo il significato precettivo su cui sono da valutare i profili di illegittimita' costituzionale di cui alla presente ordinanza.

    Cio' premesso si passa a sintetizzare gli sviluppi normativi ed applicativi relativi all'istituto in esame. L'evoluzione normativa ed applicativa dell'istituto dopo la legge n. 189/2002.

  3. - Va cosi' osservato in primis che sulla base della disciplina delle espulsioni intr. con la legge 30 luglio 2002, n. 189 (disciplina alla quale si fara' d'ora in poi riferimento per lo piu' con indicazione, non accompagnata da altre precisazioni, delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 come modificate dalla cit. legge n. 189/2002) ai sensi del comma 4, dell'art. 13 "l'espulsione e' sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5".

    A fronte di detta modifica, di rilevante e sostanziale incidenza rispetto al regime normativo previgente (nel quale l'accompagnamento alla frontiera dello straniero espulso costituiva modalita' prevista per casi particolari, l'ordinaria forma di esecuzione del provvedimento essendo l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni), la sola forma di controllo giurisdizionale gia' introdotta (poco tempo prima dell'entrata in vigore della legge n. 189/2002 dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106) rispetto all'accompagnamento alla frontiera era disciplinata dal successivo comma 5-bis, a norma del quale era prevista, per detta misura, una procedura di convalida ex post, meramente cartolare nonche' priva delle garanzie difensive, rispetto ad un provvedimento immediatamente esecutivo, con la conseguenza che restava esclusa qualsiasi possibilita' di partecipazione dell'interessato (gia' allontanato coattivamente dal territorio dello Stato)...

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