Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 gennaio 2007) dal tribunale di Gorizia nel procedimento penale a carico di Adirou Ugochkwu Paschal ed altro Straniero - Espulsione amministrativa - Accompagnamento coatto alla frontiera disposto dal questore - Immediata esecutivita' del provvedimento stesso - Convalida ...

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza, dell'arresto eseguito addi' 4 maggio 2006 d'iniziativa della Stazione Carabinieri di Monfalcone (Gorizia), ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271, nei confronti dei cittadini stranieri extracomunitari sedicenti Adirou Ugochkwu Paschal e Okoro Wisdom (di nazionalita' nigeriana) per il reato di cui all'art. 14, comma 5-quater d.lgs. n. 286/1998 come sost. dalla legge 12 novembre 2004, n. 271;

Rilevato che il p.m. ha richiesto la convalida dell'arresto del solo Adirou Ugochkwu Paschal ed invece la non convalida dell'arresto di Okoro Wisdom sotto il profilo che agli atti non e' stata acquisita la notifica a quest'ultimo dell'ordine del Questore di Venezia con cui al predetto veniva intimato di lasciare il territorio nazionale;

Ritenuto che dall'esame degli atti del fascicolo trasmesso dal p.m. risulti sufficientemente documentata, a fini della convalida dell'arresto obbligatorio dei due cittadini stranieri la conformita' ai vigenti presupposti di legge dei provvedimenti del Questore non ottemperati, emergendo comunque che in nessuno dei casi in esame l'emanazione dell'ordine era stato preceduto dalla convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 o, in alternativa dalla convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto che pertanto sia senz'altro rilevante rispetto alla decisione la questione di legittimita' costituzionale - che si reputa non manifestamente infondata e percio' da sollevarsi d'ufficio - in rel. all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 - nella parte in cui prevede che il questore possa dare immediata esecuzione al decreto di espulsione intimando allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni, senza necessita' che sia previamente richiesta e concessa dal giudice di pace la convalida di un decreto di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 - come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241 convertito con modificazioni nella legge 12 novembre 2004, n. 271 (tale previsione essendo stata introdotta in conseguenza della sentenza 8-15 luglio 2004, n. 222 della Corte costituzionale) o, in alternativa la convalida di un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'art. 14, commi da 1 a 5 d.lgs. n. 286/1998, ovvero senza che sia prevista analoga tutela giurisdizionale incidente in modo diretto sull'intimazione del questore; Sulla rilevanza della questione.

  1. - Dagli atti risulta in primo luogo la sussistenza nei confronti del Adirou Ugochkwu Paschal del provvedimento emanato dal Questore di Udine ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998, con il quale al destinatario, immediatamente dopo l'emissione del decreto di espulsione, era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

    Lo stesso Adirou, sorpreso in Monfalcone dai Carabinieri che pertanto procedevano al relativo arresto ai sensi dell'art. 14, comma 5-quinquies del d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge 12 novembre 2004, n. 271 ha oggi riconosciuto come propria la firma sulla notifica dell'ordine notificatogli e, pur allegando di non averlo letto al momento della sottoscrizione, ha riconosciuto che era a conoscenza della prescrizione impartitagli di abbandonare lo Stato.

    Per quanto invece concerne l'Okoro, anch'egli tratto in arresto nelle medesime circostanze, come correttamente messo in luce dal p.m. non vi e' agli atti la notifica all'interessato dell'intimazione emessa ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 dal Questore di Venezia in data 22 marzo 2006 con la quale, immediatamente dopo l'emissione del decreto di espulsione di pari data del Prefetto di Venezia, al destinatario era stato ordinato di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni.

    In proposito va peraltro rilevato che secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 1, sentenza n. 3870 del 20 gennaio 2004 Cc. Rv. 227501, Sez. 1, sentenza n. 8068 del 3 febbraio 2004 Cc. Rv. 227121, Sez. 1, sentenza n. 41432 del 10 ottobre 2003 Cc. (dep. 30 ottobre 2003) Rv. 225754) nel giudizio di convalida dell'arresto dello straniero che, non ottemperando all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, abbia commesso il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve valutare la legittimita' del provvedimento restrittivo sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria, in particolare del verbale di arresto che costituisce prova delle attivita' e degli accertamenti svolti, verbale che puo' costituire anche l'unica documentazione ostensibile, tenuto conto che i ristretti limiti di tempo in cui l'arresto deve essere convalidato non consentono l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti o la produzione della necessaria documentazione amministrativa".

    In applicazione di detto principio e' stato cosi' affermato tra l'altro dalla S.C. nelle succitate pronunce:

    che "la materiale mancanza, in atti, del decreto di espulsione dello straniero, emesso dal prefetto e debitamente notificato al destinatario, non giustifica la disapplicazione, da parte del, del susseguente ordine di allontanamento dal territorio dello Stato impartito dal questore ai sensi dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 inserito dall'art. 13, primo comma, lett. b) legge 30 luglio 2002, n. 189, e non puo' quindi incidere sulla legittimita' dell'arresto (previsto come obbligatorio dal comma 5-quinquies del medesimo art. 14) dello straniero che, in violazione di detto ordine, si sia trattenuto in territorio italiano;

    che deve procedersi alla convalida dell'arresto per l'ipotesi di reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 anche in mancanza della prova della notifica del provvedimento di espulsione e della traduzione dell'atto in una lingua comprensibile allo straniero, quando dal verbale di arresto risulti la notifica dell'espulsione, la verifica dell'avvenuta traduzione dovendo considerarsi oggetto di prova nel dibattimento;

    che ai fini della validita' dell'ordine impartito allo straniero di lasciare entro il termine di cinque giorni il territorio nazionale, e' sufficiente che detto provvedimento rechi nell'originale la sottoscrizione autografa del questore o di un suo delegato, ben potendo la copia notificata all'interessato recare soltanto l'indicazione della esistenza di detta sottoscrizione e della qualifica che soggetto che l'ha apposta".

    Si impone dunque il rilievo che il caso odierno (dato dalla mancata acquisizione della notifica dell'ordine all'Okoro nel fascicolo processuale della convalida) e' del tutto omogeneo alle situazioni affrontate da tale costante giurisprudenza di legittimita', posto che - pur in mancanza del riscontro documentale della notifica dell'ordine (essendovi comunque prova documentale della notifica del decreto di espulsione al destinatario) la p.g. che ha eseguito l'arresto ha attestato nel relativo verbale di aver verificato la circostanza che l'ordine del Questore di Venezia era stato debitamente notificato all'Okoro in data 22 marzo 2006, cio' precludendo al giudice della convalida il potere di disapplicare il provvedimento ai fini di un'eventuale non convalida dell'arresto come in stato dal p.m. Resta solo da aggiungere che lo stesso arrestato ha comunque confermato in aula di essere stato reso edotto dell'intimazione a lasciare lo Stato di cui si verte.

    Sotto altro profilo va quindi rilevato che - dalle risultanze del fascicolo processuale confermate in udienza dall'Ufficiale di p.g. relatore m.llo Dissegna - emerge il dato che l'Okoro era gia' stato tratto in arresto dallo stesso organo di p.g. in data 9 novembre 2005 per aver omesso di ottemperare ad altra intimazione emessa ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 nei di lui confronti in data 10 ottobre 2005 dal Questore di Trieste a seguito di decreto di espulsione di pari data di quel prefetto.

    Tale circostanza parrebbe in effetti suscettibile di valutazione, sotto il profilo dell'insussistenza del reato alla luce della piu' recente giurisprudenza della S.C. (Sez. 1, sentenza n. 1052 del 14 dicembre 2005, Rv. 232382, Sez. 1, sentenza n. 580 del 14 dicembre 2005, Rv. 232381) secondo cui "in tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, l'art. 14, comma 5-ter, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998, prevedendo, dopo la prima violazione dell'intimazione a lasciare il territorio nazionale, in ogni caso l'accompagnamento coattivo alla frontiera dello straniero, esclude che il Questore abbia il potere di emettere una ulteriore intimazione ai sensi del comma 5-bis, finalizzata all'abbandono volontario del territorio nazionale, mentre, in presenza di difficolta' dovute alla identificazione dello straniero o alla mancanza di documenti per il viaggio, e' consentito il trattenimento presso i centri di accoglienza. Ne consegue che, dopo la commissione di un primo reato ex art. 14, comma 5-ter, non puo' esserne commesso un secondo analogo, dovendo la nuova espulsione essere eseguita solo mediante accompagnamento alla frontiera.".

    La lettura per esteso di tali due pronunce evidenzia peraltro che la preclusione ad emettere nuova intimazione ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e' stata ravvisata dalla S.C. - alla luce del dato normativo - nelle sole ipotesi in cui sia gia' stata accertata dall'A.G. (con sentenza di...

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