Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura.

Titolo I NORME GENERALI
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 32 del

26 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita' e oggetto

  1. La Regione autonoma della Sardegna persegue la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale, economica e significativa componente della civilta' e dell'identita' del popolo sardo, nonche' della sua specialita' nel contesto delle culture regionali del Mediterraneo ed europee.

  2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo e promuove l'organizzazione di un sistema regionale di istituti e luoghi della cultura, nonche' la qualita' dei relativi servizi e attivita'.

  3. La Regione promuove e valorizza l'arte contemporanea sostenendo la ricerca e la sperimentazione artistica, nonche' l'incremento del patrimonio pubblico d'arte contemporanea anche in applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici).

  4. La presente legge disciplina:

    1. le attivita' di valorizzazione e di fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura, di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 101 del decreto legislativo 16 gennaio 2004, n. 42, non appartenenti allo Stato o dei quali sia stata trasferita la disponibilita', assicurando, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e dei compiti e delle funzioni ad essi conferiti ai sensi dell'Art. 77 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9, condizioni omogenee di efficace gestione;

    2. l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative relative ai musei, compresi quelli dedicati ai temi dell'emigrazione, ai parchi archeologici, agli ecomusei, alle biblioteche e agli archivi storici di ente locale e di interesse locale.

    Art. 2.

    Principi generali

  5. Gli interventi della Regione si ispirano ai principi di:

    1. cooperazione, coordinamento e sviluppo delle progettualita' comuni fra soggetti pubblici e privati;

    2. valorizzazione del rapporto tra beni, istituti e luoghi della cultura e relativi contesti territoriali;

    3. qualita' dei progetti e delle azioni attuative;

    4. sostegno all'attivita' di ricerca e riconoscimento dell'autonomia tecnico-scientifica degli istituti della cultura;

    5. promozione di rapporti tra produzione e fruizione culturale, sviluppo del territorio e orientamento sociale ed economico all'innovazione e alla conoscenza.

    Art. 3. Rapporti con lo Stato, gli enti locali, l'Universita', le istituzioni di ricerca e di cultura e i soggetti privati

  6. Per le finalita' della presente legge la Regione opera congiuntamente con gli enti locali, promuove ogni intesa con lo Stato, con soggetti pubblici e privati, secondo i principi di leale collaborazione e di sussidiarieta', nonche' forme di consultazione, informazione e coordinamento con le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

  7. La Regione promuove atti di coordinamento, di intesa e di accordo con lo Stato che possano accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura, particolarmente ai seguenti fini:

    1. conferimento di ulteriori funzioni e compiti di tutela del patrimonio culturale al sistema regionale e locale, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

    2. organizzazione, integrazione e sviluppo delle attivita' di fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, compresi quelli appartenenti allo Stato, nonche' attribuzione della disponibilita' e della gestione di istituti e luoghi della cultura statali al sistema regionale e locale, ai sensi dell'Art. 102 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

    3. organizzazione, integrazione e sviluppo delle attivita' di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica, ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

    4. definizione degli indirizzi generali per assicurare il coordinamento regionale della cooperazione degli enti locali alle funzioni di tutela;

    5. istituzione, con il concorso del Centro di restauro e conservazione dei beni culturali della Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Li Punti (Sassari), delle universita' e di altri soggetti pubblici e privati, di un Centro di ricerca e conservazione dei beni culturali, avente anche funzioni di scuola di alta formazione e studio per l'insegnamento del restauro, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

  8. La Regione riconosce agli enti locali funzioni di integrazione, coordinamento e gestione dei rapporti tra beni culturali e contesto paesaggistico e territoriale.

  9. La Regione, mediante le procedure previste dalla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1, garantisce la partecipazione degli enti locali alla definizione di obiettivi e piani regionali, al processo di elaborazione delle proprie proposte ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, agli accordi su base regionale, ai sensi dell'Art. 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e determina indirizzi generali sulle attivita' di fruizione e di valorizzazione affinche' siano assicurate condizioni omogenee di efficace gestione nel territorio regionale.

  10. La Regione promuove l'elaborazione di programmi comuni con universita', istituzioni di ricerca e di cultura e altri soggetti pubblici e privati; puo' partecipare a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale sulla base di progetti definiti in applicazione dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e di congruita' dimensionale, tecnica e gestionale.

  11. La Regione riconosce il ruolo degli operatori pubblici e privati, singoli o associati, e ne promuove la crescita professionale e imprenditoriale.

    Titolo II FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE

    Art. 4.

    Funzioni e compiti della Regione

  12. La Regione esercita le funzioni di tutela e valorizzazione dei beni culturali ad essa attribuite dalla Costituzione, dalle intese ai sensi del comma 3 dell'Art. 118 della Costituzione, dall'Art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, dallo statuto speciale per la Sardegna e successive norme di attuazione, dal decreto legislativo n. 42 del 2004 e le funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione generale e valutazione in materia di beni, istituti e luoghi della cultura degli enti locali o ad essi affidati; in particolare:

    1. predispone il Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'Art. 7;

    2. promuove, d'intesa e in concorso con gli organi statali competenti, con gli enti locali e con i titolari di istituti e di luoghi della cultura, nonche' con altri soggetti pubblici e privati, il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali e lo sviluppo delle relative banche dati regionali, favorendo l'interoperabilita' tra i diversi sistemi informatizzati;

    3. coopera con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e con i soggetti proprietari in ordine alla tutela di beni mobili e immobili degli enti locali o di interesse locale, o comunque inclusi nei musei, nei parchi archeologici, negli ecomusei e nelle altre strutture degli enti locali o di interesse locale, sottoposti a tutela o destinatari di contributi finanziari, diretti e indiretti, della Regione;

    4. promuove e coordina progetti per la valorizzazione dei beni culturali, l'organizzazione delle connesse attivita', l'allargamento delle capacita' e delle competenze di fruizione culturale;

    5. promuove e coordina progetti per la valorizzazione dell'arte contemporanea e ne favorisce la catalogazione;

    6. promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'Art. 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

    7. collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e acquista beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione;

    8. promuove, d'intesa con gli organi statali competenti, con le Universita' e gli istituti di ricerca, interventi di ricerca archeologica e paleontologica nel territorio della Sardegna;

    9. esprime il parere per l'esportazione di opere d'arte, di cui al comma 7 dell'Art. 68 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

    10. esercita le funzioni e i compiti di soprintendenza dei beni librari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, attraverso il Centro regionale di tutela e restauro dei beni librari;

    11. predispone e aggiorna l'Albo regionale degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'Art. 19;

    12. determina, con il concorso degli organi statali competenti e delle organizzazioni professionali, gli standard di qualita' dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al comma 4 dell'Art. 1, e ne verifica periodicamente la sussistenza;

    13. contribuisce alla definizione di linee di indirizzo e di standard tecnici concernenti l'intervento pubblico in tema di beni culturali a livello nazionale e predispone, nel rispetto delle competenze statali, le linee guida per i profili professionali e i percorsi formativi del personale degli istituti e dei luoghi della cultura e promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

    14. coordina la rilevazione dei dati sugli istituti e luoghi della cultura, i loro servizi, attivita' ed utenti;

    15. promuove la ricerca di soluzioni innovative per il coordinamento e la qualita' della gestione del patrimonio e dell'offerta culturale sul territorio;

    16. assicura, su richiesta degli enti locali, servizi di supporto e di assistenza tecnica, amministrativa e giuridica nelle materie della...

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