Ordinanza emessa il 7 ottobre 2004 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 2006) dal tribunale di Genova sul ricorso proposto da Navarro Ripalda Bairon Luis contro Prefetto di Genova Straniero - Divieto di espulsione - Estensione agli stranieri, pur non in regola con le norme disciplinanti il soggiorno, 'giovani adulti' ancora a cari...

IL TRIBUNALE

Sentito il legale di parte ricorrente ed il rappresentante dell'amministrazione;

A scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Con ricorso in data 21 luglio 2004, il cittadino ecuadoriano, signor Navarro Ripalda Bairon Luis, ha chiesto a questo tribunale l'accertamento dell'illegittimita' del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, in data 16 luglio 2004, dal Prefetto di Genova, nonche' di ogni altro atto ad esso collegato, e conseguentemente la declaratoria di nullita' del suddetto decreto. Dopo avere premesso che gli era stato contestata l'omessa richiesta del permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, si doleva innanzi tutto il ricorrente della mancanza di prove in tal senso, avuto riguardo al mero richiamo da parte del prefetto a dichiarazioni asseritamente da lui rilasciate, "senza la presenza di alcun difensore e in difetto di un traduttore".

In linea di fatto egli faceva presente di convivere, in un appartamento locato in Castellazzo Bormida (AL), con la moglie, signora Guiracocha Castro Martha Patricia, munita di regolare permesso di soggiorno, e in possesso di un buon lavoro come badante, e con la loro figlia N.G.M.D.L.A., di soli quattro anni, regolarmente inserita presso la locale scuola materna.

Tenuto conto delle circostanze sopra esposte lo straniero evidenziava l'infondatezza in fatto e in diritto della disposta espulsione, viziata inoltre da omessa istruttoria, posto che sarebbe bastato interpellare a mezzo interprete per ottenere le spiegazioni del caso e la trasmissione della documentazione relativa. In punto di diritto la difesa del ricorrente lamentava la violazione delle norme in materia di unita' familiare (artt. 29 e 30 della Costituzione, artt. 28 e 29 del T.U. sull'immigrazione, l'art. 8 della legge 4 agosto 1955, n. 848 e l'art. 13 della Convenzione OIL del 24 giugno 1975, n. 143, ratificata in Italia con legge 10 aprile 1981, n. 158, artt. 8 e 9 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, l'art. 17 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, l'art. 12 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo), sottolineando in particolare che l'art. 28 del citato testo unico prevede il diritto di mantenere o di riacquistare l'unita' familiare nei confronti dei familiari, per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, e che il successivo art. 29, comma 1, lettera a) consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge non legalmente separato.

Sulla base del contenuto del ricorso, ove venivano richiamati i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio, l'impugnata espulsione avrebbe violato il diritto alla vita familiare del ricorrente e, segnatamente, al mantenimento della relazione con la moglie e la figlia, in una situazione in cui la misura dell'espulsione non trova giustificazione nei superiori interessi pubblici (ad es. la sicurezza nazionale, il benessere economico del paese, la difesa dell'ordine pubblico, la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, ...). Sottolineava, inoltre, il difensore che, nel caso in esame, ove il ricorrente si trovasse all'estero, l'ingresso in Italia ai fini del ricongiungimento non potrebbe essergli negato non avendo egli riportato condanne per reati di cui all'art. 380, comma 1 e 2 c.p.p., ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, o per reati connessi allo sfruttamento della prostituzione o di minori.

Ed ancora la difesa del ricorrente lamentava l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo di espulsione. in violazione del principio di carattere generale di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, non ricorrendo le esigenze di celerita' affermate dall'amministrazione e non avendo, per le ragioni indicate, lo straniero alcuna ragione di rendersi irreperibile. Da ultimo, in via subordinata, veniva sostenuta la illegittimita' costituzionale dell'art. 19, comma 2, del T.U. sull'immigrazione, in relazione agli artt. 3, 10 e...

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