Ordinanza emessa il 6 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2007) dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Karoui Neji Ben Karoui ed altro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Karoui Neji Ben Karoui, nato in Tunisia il 13 novembre 1969 e di Sahli Faical, nato in Marocco il 26 marzo 1983, imputati del delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73, primo comma d.P.R. n. 309/1990 e succ. modif., per aver detenuto, in concorso tra loro, a fine di cessione, gr. 1,296 di sostanza stupefacente tipo eroina suddivisa in n. 4 involucri oltre ad ulteriore quantitativo inghiottito dal Neji al momento dell'intervento dei Carabinieri; fatto commesso in Perugia in data 6 marzo 2006;

Rilevato che ad entrambi gli imputati e' stata contestata la recidiva reiterata di cui all'art. 99, quarto comma c.p.;

Atteso che, in concreto, valutate le modalita' del fatto, la quantita' di stupefacente detenuto - con eventuale finalita' di cessione - e l'offensivita' della condotta potrebbe risultare applicabile l'attenuante di cui all'art. 73, quinto comma d.P.R. n. 309/1990 (nel testo da ultimo modificato in base all'art. 4-bis della legge 21 febbraio 2006, n. 49, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272), che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed euro 260.000,00 di multa;

Considerato che ai sensi dell'art. 69, quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3, legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al piu' essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa;

Considerato che gli imputati, all'esito della convalida del loro arresto in flagranza, una volta introdotto il giudizio direttissimo hanno fatto richiesta di giudizio abbreviato condizionato e che, alla odierna udienza, al termine dell'assunzione della prova testimoniale ammessa e a seguito degli interventi conclusivi da parte del p.m. e della difesa, questo giudice deve statuire in ordine alla sussistenza o meno di penale responsabilita' in relazione alla imputazione ascritta;

Considerato che nella elaborazione del giudizio oggetto del decidere viene in evidenza la recente riformulazione dell'art. 69, quarto comma c.p., disposizione la quale il giudicante opina possa porsi in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost...

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