Ordinanza emessa il 20 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale l'8 gennaio 2007) dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio - Roma - sull'appello proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena - Concessionaria servizio riscossione tributi, contro D'Urso Massimo. Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Controversie in materia...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 1198/05, depositato il 4 marzo 2005, avverso la sentenza n. 670/03/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, proposto dall'ufficio Banca Monte dei Paschi di Siena - Concessionaria serv. risc. trib.ti difeso da Thaulero Filippone Carlo, via dei Normanni, 1 - 00184 Roma;

Controparte: D'Urso Massimo, via dei Ciclamini, 16 - 00055 Ladispoli (RM); atti impugnati: cartella di pagamento IRPEF.

Con atto del 26 giugno 2003 il sig. D'Urso Massimo proponeva ricorso contro cartella di pagamento relativa ad IRPEF 1993 notificatagli il 20 giugno 2003, eccependone la tardivita'.

Successivamente il concessionario per la riscossione notificava al ricorrente preavviso di fermo amministrativo di veicolo di sua proprieta', ai sensi dell'art. 86, d.P.R. n. 602/1973, recante data 28 gennaio 2004; contro tale nota proponeva ricorso il D'Urso in data 3 marzo 2004.

La Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i due ricorsi, li accoglieva ritenendo tardiva, e di conseguenza priva di effetto, la notifica della cartella di pagamento annullando nel contempo il preavviso di fermo amministrativo con condanna del concessionario al pagamento delle spese di lite motivato dal "notevole pregiudizio economico e morale del contribuente".

Propone appello il Monte dei Paschi di Siena, nella qualita' di concessionario per la riscossione per la provincia di Roma eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie in materia di fermo amministrativo.

  1. - Osserva il Collegio che la questione della giurisdizione in relazione al fermo di veicoli (c.d. ganasce fiscali) previsto dall'art. 86, d.P.R. n. 603 del 1973 ha formato oggetto di contrastanti pronunce da parte dei Tribunale amministrativo regionale ed e' stata di recente oggetto di esame da parte della V e della IV sezione del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.

    Anche la Corte di cassazione, con pronuncia resa in sede di regolamento di giurisdizione ha ritenuto esservi la giurisdizione del giudice ordinario (Cass., ss. uu., 31 gennaio 2006, n. 2053).

    Questo Collegio dovrebbe, pertanto, adeguarsi a tale orientamento, e, per l'effetto, declinare la propria giurisdizione annullando sul punto la sentenza di primo grado.

    Ritiene tuttavia il Collegio che il diritto vivente, quale risulta a seguito delle citate pronunce, da' luogo a dubbi di legittimita' costituzionale che appaiono non manifestamente infondati.

    La controversia investe il fermo di veicolo disposto da una concessionaria della riscossione di entrate tributarie, a norma dell'art. 86, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal d.lgs. 27aprile 2001, n. 193.

    Giova ricordare che l'istituto del fermo era stato inserito dall'art. 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 nel testo del d.P.R. n. 602 del 1973, con l'art. 91-bis del d.P.R. medesimo, per i veicoli a motore ed alcune categorie di autoscafi, attribuendosene la competenza a disporlo alla direzione regionale delle imposte sui redditi, allorche' il concessionario avesse dimostrato l'impossibilita' di eseguire il pignoramento per mancato reperimento del bene.

    Con la novella del d.P.R. n. 602 del 1973. disposta dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, il fermo veniva spostato nell'art. 86, ed esteso alla generalita' dei beni mobili registrati, ma conservava l'originaria connotazione di strumento inteso alla conservazione del bene per la soddisfazione del credito tributario, affidato alla determinazione dell'ufficio finanziario regionale, allorche' l'esecuzione forzata non fosse stata possibile, per mancato reperimento del bene.

    Sempre con la novella del 1999 il fermo veniva inserito, sistematicamente, negli atti della riscossione (titolo II) e, specificamente, al capo III, espressamente intitolato "Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati", in immediata successione al capo intitolato "Espropriazione forzata" (capo II), nella cui sezione I sono contenute le disposizioni generali in tema di riscossione coattiva, fra cui quelle dettate dall'art. 50 (termine per l'inizio dell'esecuzione).

    La disciplina introdotta nel 1999 - con l'attribuire la competenza a disporre il fermo alla direzione regionale delle entrate ed il condizionarne l'esperimento al mancato reperimento del bene da pignorare - lasciava l'iniziativa del fermo all'amministrazione titolare del diritto di credito, ed al concessionario la sua esecuzione, mediante l'iscrizione nel pubblico registro, dopo di che il concessionario non era esonerato dal perseguire il bene attraverso la procedura di pignoramento, con le conseguenti responsabilita'.

    Cio' rallentava in maniera sensibile il procedimento di riscossione coattiva, accentuando l'aleatorieta' del recupero.

    Con il d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e' stata prevista l'attribuzione diretta, al concessionario, della potesta' di disporre la misura conservativa, con il solo limite del decorso del termine stabilito dall'art. 50, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 (vale a dire il termine per l'inizio del procedimento esecutivo) e salve, in ogni caso, le dilazioni o le sospensioni di pagamento accordate.

    Tale novella si inserisce nel quadro delle misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure, che il legislatore nazionale ha, nella piu' recente produzione normativa, delegato al Governo, in questa come in altre materie.

    Il testo dell'art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto nel 2001, demanda ad un futuro regolamento la disciplina attuativa: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalita', i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo", recita l'art. 86, comma 4.

    E' sorta questione se, nelle more dell'emanazione di tale regolamento, che ancora non e' stato varato, fosse o meno applicabile il regolamento esistente (d.m. 7 settembre 1998 n. 503), emanato in attuazione della disciplina precedente che, come visto, attribuiva all'amministrazione finanziaria, e non direttamente al concessionario, il potere di disporre il fermo.

    La questione aveva avuto contrastanti interpretazioni in giurisprudenza, ma la tesi prevalente era stata quella dell'inapplicabilita della nuova disciplina, non essendo ad essa adattabile il regolamento esistente.

    L'amministrazione finanziaria, che con circolari dell'Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabile il regolamento del 1998 anche nel vigore della nuova disciplina (circolare 24 novembre 1999, n. 221 e risoluzione 1° marzo 2002, n. 64), si era adeguata interlocutoriamente al prevalente orientamento giurisprudenziale, e con risoluzione 22 luglio 2004, n. 92, aveva invitato i concessionari della riscossione ad astenersi temporaneamente di disporre fermi.

    Da ultimo, e' intervenuto l'art. 3, comma 41, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, conv. nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, che detta una norma di interpretazione autentica dell'art. 86, d.P.R. n. 602 del 1973, e stabilisce che le disposizioni del citato art. 86 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative al d.m. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.

    L'Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione 9 gennaio 2006, n. 2/E, con cui viene revocata la precedente risoluzione n. 92/2004, e si consente ai concessionari della riscossione di procedere in via diretta al fermo, a condizione che l'iscrizione di fermo "sia preceduta da un preavviso, contenente ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso...

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