Ordinanza emessa il 7 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Nica Teodor Adrian Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione, salvo...

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

Osserva in fatto

Con sentenza emessa in data 5 ottobre 2005 all'esito di giudizio abbreviato il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bergamo ha affermato la penale responsabilita' di Varano Francesco e Musat Gheorghita in ordine al delitto di cui all'atr. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, commesso in Ghisalba il 15 marzo 2005. Riconosciuta a Musat l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. citato, prevalente, insieme alle attenuanti generiche, sull'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. stesso, ed a Varano le sole attenuanti generiche, equivalenti, ha condannato il primo alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed euro 13.333 di multa ed il secondo a quella di anni quattro di reclusione ed euro 40.000 di multa, con applicazione, solo per quest'ultimo, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

Con la stessa sentenza il giudicante ha assolto Nica Teodor Adrian dal medesimo addebito per non aver commesso il fatto.

Avverso detta sentenza hanno proposto appello il procuratore generale e i difensori di Musat e di Varano.

L'Organo dell'accusa si duole della pronuncia assolutoria emessa in favore di Nica Teodor Adrian, che si reputa essere il risultato di incoerenze nella disamina e nella valutazione, anche giuridica, del fatto che ci occupa.

Si fa rilevare l'imprecisione nella disamina delle risultanze istruttorie, con particolare riguardo per le dichiarazioni rese da Musat, dalle quali si ricava soltanto che l'imputato aveva appreso del trasporto di hashish solo a carico effettuato e che lo stesso se ne era dissociato, non spettandogli, quindi alcun compenso; che, malgrado cio', questo non si era sottratto al compito di alternarsi al cugino nella guida del pesante autoveicolo. E si sottolinea come il comportamento processuale di Nica sia stato palesemente contraddittorio.

Nella delineata situazione, il procuratore generale addebita al giudice per l'udienza preliminare di avere bensi' correttamente privilegiato la versione di Musat, perche' piu' aderente a realta' ed a canoni di logica, ma di avere dalla stessa ricavato conclusioni non condivisibili, ritenendo che al piu' nella condotta di Nica fosse ravvisabile connivenza non punibile. E cio' in palese contrasto con l'essere emerso che il prevenuto si era alternato con Musat alla guida del camion, in guisa da agevolare coscientemente il trasporto dello stupefacente che vi era stato caricato, posto che neppure ha pregio giuridico applicare al caso di specie la categoria astratta della "dissociazione", in presenza di un contributo con causativo all'azione tipica, che il prevenuto ha addirittura direttamente posto in essere, nonche' della consapevolezza di fornire in tal modo un contributo all'azione stessa.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimita' costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 11 e 112 Cost.

Osserva in diritto

Con la norma, della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. e' stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilita' al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorche' con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisivita'; prevedendosi dal punto di vista procedurale...

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