Ordinanza emessa il 20 giugno 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Perugia nel procedimento penale a carico di Fodde Natalino Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Inammis...

LA CORTE DI APPELLO

Ha emesso la seguente ordinanza.

Letta l'eccezione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, e 10 legge cit., nonche' degli artt. 6, comma 1, legge n. 46/2006 e 576 c.p.p. come novellato, sollevata dalla procura generale nel procedimento a carico di Fodde Natalino, nato a Sedilo il 20 novembre 1933, in esito al quale il Tribunale di Fermo, con sentenza emessa in data 5 dicembre 2001, assolse l'imputato dal reato di cui all'art. 648 codice penale, perche' il fatto non costituisce reato, sentenza tempestivamente appellata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, la quale, accogliendo l'appello, riformava, con sentenza 6 marzo 2003, la sentenza di primo grado, affermando la penale responsabilita' del prevenuto e condannandolo, concesse le circostanze generiche, alla pena di anno uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 400 di multa, la quale sentenza, a sua volta, veniva annullata, sul ricorso proposto dall'imputato, con sentenza del 10 gennaio 2006 della Corte di cassazione, con rinvio a questa corte per nuovo giudizio;

O s s e r v a

Nel presente processo la questione di illegittimita' del combinato disposto normativo di cui sopra si presenta certamente rilevante in quanto la corte, investita dall'appello proposto dal p.m. avverso una sentenza di proscioglimento, in applicazione delle norme impugnate, dovrebbe dichiarare l'inammissibilita' dell'appello medesimo, anche nel caso in esame per il disposto del quarto comma del citato art. 10 della legge n. 46/2006, avendo la Corte di cassazione annullato la sentenza della Corte di appello di Ancona su punti non concernenti la pena, ne' la misura di sicurezza.

Venendo dunque all'esame del merito della questione sollevata dal p.g. ritiene la corte che l'eccezione di incostituzionalita' del combinato disposto degli artt. 593 c.p.p. - come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006 - e 10 legge cit., nella parte in cui inibiscono al p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento ed impongono la declaratoria di inammissibilita' degli appelli gia' proposti, sia non manifestamente infondata, anche per prolili diversi da quelli posti in rilievo dall'eccipiente.

La nuova normativa infatti, per quanto si dira', realizza una drastica compromissione dei poteri processuali del p.m., determinando una evidente asimmetria, quanto ai poteri di impugnazione delle sentenze, la quale non puo' dirsi assolutamente giustificata da ragionevoli considerazioni di principio ovvero di politica legislativa processuale, con conseguente violazione, sotto questo profilo degli artt. 111, commi secondo e terzo Cost.

Inoltre la stessa, in sede applicativa, e' foriera di tali incongruenze, da consegnare nelle mani degli operatori del diritto un meccanismo praticamente ingestibile, nell'ambito del quale qualsiasi opzione ermeneutica si prediliga e' ineluttabilmente destinata a cozzare con un diverso profilo di illegittitnita' costituzionale, determinando, soprattutto nel regime transitorio, notevoli disparita' di trattamento ovvero la necessita', onde evitare soluzioni pasticciate, del ricorso ad una sorta di giurisprudenza "creativa", o "suppletiva" delle sviste del legislatore. Tutto cio' in contrasto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) ed a conferma della irragionevolezza complessiva del sistema delineato dalla normativa in argomento.

Quest'ultima inoltre, in particolar modo nel regime transitorio, e' destinata ad incidere negativamente sui tempi processuali, determinando la necessita' dello svolgimento di un maggior numero di gradi di giudizio, a fronte di sentenze gravemente erronee, laddove l'errore ridondi in vizio di motivazione, in violazione del citato secondo comma dell'art. 111 Cost., ultimo periodo.

Risulta pertanto necessario, al fine di porre in luce i profili di incostituzionalita' delineati in termini generalissimi, rivolgere uno sguardo di insieme alla nuova legge...

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