Ordinanza emessa il 22 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 gennaio 2007) dalla Corte di appello di Napoli nel procedimento penale a carico di Barletta Giuseppe ed altri Processo penale - Appello - Modifiche normative - Disciplina transitoria per l'appello proposto, prima dell'entrata in vigore della novella, dalla parte civile...

LA CORTE DI APPELLO

Letta l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'att. 593 c.p.p., come modificato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui limita l'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento alle ipotesi di cui all'art. 603, secondo comma c.p.p., nonche' dell'art. 10, secondo comma della stessa legge per contrasto con gli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione;

Considerato che il p.g. ha sostenuto che la nuova formulazione dell'art. 593 c.p.p. contrasterebbe con il principio di parita' delle parti processuali fissato dall'art. 111 della Costituzione, limitando indebitamente il potere dell'accusa e lasciando inalterato quello dell'imputato, che puo' invece promuovere un secondo giudizio di merito;

Rilevato che l'addotta parita' delle parti e' ravvisabile soltanto nella fase del dibattimento, regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova, a non certo nelle fasi antecedenti nelle quali la pubblica accusa puo' avvalersi dell'intero apparato investigativo statale mentre la parte privata non ha che limitati mezzi, peraltro non certo gratuiti, per provare la sua non colpevolezza;

Ritenuto pertanto che l'evidente squilibrio tra le parti nella fase delle indagini preliminari comporta che l'assoluzione dell'imputato viene decisa dopo che il p.m. ha posto in essere ogni possibile strumento di indagine per dimostrarne la olpevolezza e quindi la scelta legislativa di escludere la possibilita di appello e piu' che ragionevole, mentre il mantenimento del diritto dell'imputato ad appellare puo' essere giustificato da svariati fattori, non ultimo quello di inadeguata difesa in primo grado;

Considerato che l'eventuale errore di valutazione della prova commesso dal primo giudice e' emendabile con il ricorso per cassazione.

Relativamente al quale l'art. 606, lett. 2) c.p.p., come integrato dall'art. 7, legge n. 46/2006, consente di indicare anche specifici atti del processo per dimostrare la contraddittorieta' o l'illogicita' della motivazione;

Rilevato che il richiamo all'art. 3 della costituzione e' del tutto inconferente perche' riguarda l'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge e non attiene certo all'esercizio della giurisdizione, come del resto e' improprio il rinvio all'art. 112 relativo all'obbligo del p.m. di esercitare l'azione penale ma non certo un diritto all'appello, che e' istituto neppure previsto dalla Carta costituzionale;

Rilevato, altresi', che e' stato proposto anche...

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