Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Processo del lavoro - Decreto ingiuntivo avente ad oggetto contributi previdenziali - Ricorso in opposizione - Proposizione mediante deposito in cancelleria e non anche a mezzo del servizio postale - Lamentata disparita' di trattamento rispetto al ricorso in opposi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 6 dicembre 2004 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Casa di cura Villa Chiarugi e l'I.N.P.S., iscritta al n. 185 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore dott. Alfio Finocchiaro;

Udito l'avvocato Antonietta Coretti per l'I.N.P.S.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile originato dalla opposizione proposta dalla Casa di cura Villa Chiarugi S.r.l., ai sensi dell'art. 645 del codice di procedura civile, al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Pretore di Nocera Inferiore sul ricorso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il pagamento di contributi previdenziali omessi relativamente al periodo dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1990, e relative sanzioni civili, la Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 6 dicembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 645 del codice di procedura civile, nella parte in cui dette norme non consentono la proposizione del ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, emesso su richiesta di ente previdenziale per crediti aventi ad oggetto contributi omessi e relative sanzioni, anche mediante utilizzo del servizio postale ai fini del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice competente;

che il giudice a quo premette che, nella specie, il decreto ingiuntivo era stato notificato il 5 settembre 1992 alla societa' ingiunta, la quale aveva proposto opposizione inviando il relativo ricorso a mezzo del servizio postale al cancelliere del giudice competente, il quale aveva ricevuto l'atto il 25 settembre successivo, e, quindi, entro il termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 641 del codice di procedura civile (nel testo all'epoca vigente);

che il pretore aveva dichiarato inammissibile la opposizione, con decisione confermata dal Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato l'appello della societa', sul rilievo che la spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale non costituiva valida modalita' di deposito dell'atto stesso, dovendo questo avvenire mediante consegna materiale dell'atto a mani del cancelliere, sicche' la prescelta modalita' di proposizione dell'opposizione al decreto era da ritenersi affetta da nullita' ai sensi dell'art. 156, secondo comma, del codice di procedura civile, nullita' non sanata dalla pur avvenuta iscrizione a ruolo della causa;

che la soccombente societa' ha proposto ricorso per cassazione sollevando, in memoria, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 415 del codice di procedura civile per contrasto con gli artt. 3...

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