Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione - Inapplicabilita' degli artt. 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 cod. pen. al pubblico ufficiale che abbia dato causa ai fatti in essi previsti eccedendo le sue attribuzioni con atti arbitrari - Estensione ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente:

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale) promosso, nel procedimento penale a carico di D. F., dal Giudice di pace di Ferrara con ordinanza del 14 novembre 2005, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 1ª serie speciale - n. 9 dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che il giudice di pace di Ferrara ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 (Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione penale), secondo il quale "non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del codice penale quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni";

che il giudice a quo censura il suddetto articolo, nella parte in cui non prevede che la disciplina dallo stesso posta si applichi anche ai reati di ingiuria e minaccia, di cui agli artt. 594 e 612 del codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 10), dello stesso codice;

che il remittente, quanto alla rilevanza, dopo aver affermato che dinanzi a se' pende un processo per ingiuria aggravata ai sensi dell'art. 61, numero 10), cod. pen., aggiunge che l'imputato e' chiamato a rispondere di "ingiurie e minacce a pubblici ufficiali in un caso in cui si potrebbe rilevare nei pubblici ufficiali stessi un eccesso delle loro attribuzioni effettuato con atti arbitrari";

che, quanto alla non manifesta infondatezza, sostiene che, stante l'"affinita" tra l'oltraggio e l'ingiuria aggravata dalla qualita' di pubblico ufficiale della persona offesa - "pur nella diversita' degli interessi protetti" -, una volta abrogato l'art. 341...

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