Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Appalti pubblici - Norme della Regione Abruzzo - Lavori pubblici - Disciplina regionale del collaudo - Ricorso del Governo - Lamentato contrasto con la normativa nazionale contenuta nel codice dei contratt...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge regionale dell'8 novembre 2006, n. 33 (pubbl. in B.U.R. n. 66 del 22 novembre 2006) recante "Modifiche e integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica"; con specifico riguardo agli artt. 2, commi 2 e 7, comma 1 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, comma secondo Cost., e a cio' a seguito ed in forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della predetta legge provinciale assunta nella seduta del 19 gennaio 2007.

Nel B.U.R. n. 66 del 22 novembre 2006 risulta pubblicata la epigrafata legge della Regione Abruzzo n. 33/2005, con cui sono state apportate modifiche ad una serie di leggi che sono intervenute a dettare norme nelle materie dei lavori pubblici e dell'edilizia residenziale pubblica.

Avverso tale legge, con specifico riguardo agli artt. 2, commi 2 e 7, comma 1, in quanto ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale (art. 117, secondo comma Cost.) delle competenze in materie di legislazione esclusiva il Presidente del Consiglio dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, Cost. e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, primo comma, della legge 5 giugno 2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi l'annullamento, della epigrafata legge provinciale, con specifico riguardo alle disposizioni degli artt. 2, comma 2 e 7 comma 1; e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni che seguono.

La legge regionale dell'Abruzzo, che apporta modifiche ed...

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