Sentenza nº 1807 da Council of State (Italy), 24 Marzo 2011

Data di Resoluzione24 Marzo 2011
EmittenteCouncil of State (Italy)

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 02139/2001, resa tra le parti, concernente SUSSISTENZA RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

sul ricorso numero di registro generale 9709 del 2001, proposto da:

Indirli Maria, Lapenna Cocco Marilena, Rubino Maria, De Filippi Rosa, Saponaro Maria Grazia, Carone Roberta, Ruggiero Anna Maria, Perrone Maria Romana, Pedali Marilena, Riccardi Bianca, Gioffredi Oronzo, Suma Maria Pietrina, Maglionico Vincenza, Blanco Salvatrice, De Francesco Antonella Norma, Pezzuto Pompilia Elena, Carbini Apollonia, Rizzo Silvana, Preso Daniela, Greco Pinuccia Rosalba, Totaro Adele, Santoro Rosa Anna, Randino Giovanna e Sorino Marisa, rappresentati e difesi dall'avv. Franco Carrozzo, con domicilio eletto presso l'avv. E. Bruno in Roma, viale Giulio Cesare n. 95;

Provincia di Brindisi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2010 il Cons. Angelica Dell'Utri e udito per gli appellanti l'avv. Carrozzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto notificato il 24 settembre 2001 i signori Maria Indirli e gli altri indicati in epigrafe, già incaricati in qualità di ?insegnanti di sostegno? per l'assistenza agli alunni handicappati della Provincia di Brindisi in virtù di reiterate convenzioni annuali con decorrenze tra il 1° marzo 1983 ed il 1° marzo 1989, poi a seguito di concorso ?interno? immessi in ruolo con decorrenze 1° gennaio o 22 ottobre 1993, hanno appellato la sentenza 2 maggio 2001 n. 2139 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, con la quale è stato respinto il loro ricorso per l'accertamento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego intercorso tra i medesimi e l'Amministrazione provinciale di Brindisi in dipendenza del servizio da loro prestato a partire dall'anno scolastico 1982-83 e fino all'immissione in ruolo, nonché del loro diritto a percepire le relative differenze retributive con regolarizzazione della posizione previdenziale ed assistenziale e ricostruzione di carriera.

A sostegno dell'appello hanno contestato le argomentazioni e conclusioni del primo giudice sulla base delle considerazioni sintetizzate di seguito:

- Il TAR ha ritenuto che il servizio da loro svolto, di ?insegnanti di sostegno e di insegnamento agli alunni portatori di handicap? non rientrasse tra i compiti istituzionali dell'Amministrazione provinciale, bensì dei comuni ai sensi dell'art. 25 del d.P.R...

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