DECRETO 8 marzo 2011 - Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara». (11A03692)

IL DIRETTORE GENERALE

dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale del 1° luglio 1998 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela vini Lago di Corbara D.O.C., intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara»;

Visto il parere favorevole della regione Umbria sulla sopra citata domanda di modifica;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 10 del 14 gennaio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

  1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», riconosciuto con decreto ministeriale 1° luglio 1998 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011-2012.

    Art. 2

  2. I soggetti che intendono rivendicare gia' a partire dalla vendemmia 2011 i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la D.O.C. in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

    Art. 3

  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.

    Art. 4

  4. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 2006, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

    Art. 5

  5. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

  6. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 8 marzo 2011

    Il Direttore generale ad interim: Vaccari

    Annesso

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE

    DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «LAGO DI CORBARA»

    Art. 1.

    Denominazione dei vini

    La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e' riservata ai vini rossi e ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosso, rosso riserva, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon riserva, Merlot, Merlot riserva, Pinot nero, Pinot nero riserva; Sangiovese, Sangiovese riserva, bianco, bianco riserva, Grechetto, Grechetto riserva, Vermentino, Vermentino riserva, Chardonnay, Chardonnay riserva, Sauvignon, Sauvignon riserva, Vendemmia tardiva, passito e passito riserva.

    Art. 2.

    Base ampelografica

    I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche:

    Lago di Corbara

    rosso e rosso riserva: Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%. Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca rossa provenienti da altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione per la regione Umbria, iscritti nel Registro nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010;

    Lago di Corbara

    Cabernet Sauvignon e Cabernet Sauvignon riserva...

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