Ordinanza emessa il 12 giugno 2006 dalla Commissione tributaria regionale della Toscana - Firenze sull'appello proposto da Regione Toscana contro Carta Bruno ed altri Ambiente - Disciplina legislativa dei rifiuti - Esenzione dal relativo regime delle terre e rocce da scavo, anche di gallerie, destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riemp...

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 1388/05 depositato il 10 agosto 2005, avverso la sentenza n. 37/17/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze proposto dall'ufficio: Regione Toscana difeso da: Console avv. Vanna contro Avvocatura regionale Via Cavour n. 18 - 50129 Firenze;

Controparte: Carta Bruno via Megalotti 7 - 05018 Orvieto (TR) difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Cece Massimo via S. Giovannini 35 - 00100 Roma difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia c/o Studio Pizzonia via G. Nicotera 31 - 00195 Roma, Consorzio Cavet Ponte della Boaria 2 - 40065 Pianoro (BO), difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Gatto Giuseppe via Dandolo 4 - 20122 Milano, difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Longo Michele via Svizzera 22 - 50126 Firenze difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Rosina Bruno via Giardino 4 - 40065 Pianoro (BO) difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Rubegni Alberto via Sacrofanese km 4/250 - 00050 Sacrofano (RM) difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano, Silva Carlo via Belletti 4 - 23100 Novara difeso da: avv. Giancarlo Zoppini avv. Giuseppe Pizzonia via Crocefisso 12 - 20122 Milano.

Atti impugnati: avv. Rec Trib n. 148 rif. discariche avv applic sanz n. 149 rif. discariche sanzioni avv. Rec. Trib. n. 150 rif. discariche avv. applic. sanz. n. 151 rif. discariche sanzioni.

Appello principale n. 1388/05 proposto dalla Regione Toscana contro la decisione n. 37/17/2004 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze concernente recupero sanzioni n. 148-149-150-151 rif. Discariche sanzioni.

Controparti: Carta Bruno - Cece Massimo - Consorzio Cavet - Gatto Giuseppe - Longo Michele - Rosina Bruno - Rubegni Alberto - Silva Carlo.

Il Consorzio Cavet impugno' tempestivamente gli avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dalla Regione Toscana, aventi ad oggetto il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, con riferimento allo smaltimento di terra e rocce da scavo prodotte in conseguenza dell'attivita' di costruzione del tratto Bologna-Firenze della linea ferroviaria di alta velocita', Milano-Napoli.

Tali avvisi di accertamento erano i seguenti:

avviso di accertamento e irrogazione n. 148 del 29 ottobre 2001, con il quale sulla base del verbale redatto in data 12 settembre 2000 dal Corpo di polizia provinciale di Firenze, e' stato accertato a carico del Consorzio Cavet, gestore della discarica di inerti denominata DT25 Il Casone, autorizzata dalla Provincia di Firenze con atto n. 429 del 4 dicembre 1996, l'omissione del versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, per un ammontare di Lit. 2.505.040.500 oltre interessi, determinato su mc 417.506,75 di materiale conferito dall'ottobre 1998 al settembre 2000;

avviso di accertamento e irrogazione n. 149 del 29 ottobre 2001, con il quale, con riferimento alle violazioni contestate nel sopra citato verbale del Corpo di polizia provinciale di Firenze, sono state irrogate le sanzioni amministrative previste dall'art. 16 della l.r. 60/1996, modificata dall'art. 17 della l.r. n. 37/1999 e piu' precisamente: Lit. 4.824.000.000 per l'omissione delle registrazioni delle operazioni di conferimento; Lit. 751.512.150 per l'omissione del versamento del tributo, e infine Lit. 400.000 per omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 1998 e 1999;

avviso di accertamento e irrogazione n. 150 del 29 ottobre 2001, con il quale, ancora sulla base del citato verbale, e' stato accertato a carico del Consorzio Cavet, gestore della discarica di inerti denominata DT6-bis Marzano, autorizzata dalla Provincia di Firenze con atto n. 429 del 4 dicembre 1996, l'omissione del versamento del tributo speciale per il deposito in discarica, per un ammontare di Lit. 918.000.000 oltre interessi, determinato su mc 153.000 di materiale conferito dall'ottobre 1998 al settembre 2000;

avviso di accertamento e irrogazione n. 151 del 29 ottobre 2001, con il quale ancora sulla base del citato verbale del Corpo di polizia provinciale di Firenze, sono state irrogate sanzioni amministrative per Lit. 1.521.444.000 per l'omissione delle registrazioni delle operazioni di conferimento; Lit. 275.400.000 per l'omissione del versamento del tributo e infine Lit. 400.000 per l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali per gli anni 1998 e 1999.

I contribuenti in diritto lamentano l'illegittimita' dell'atto impugnato per insufficiente indicazione delle modalita' relative alla presentazione del ricorso e cio' nel mancato rispetto dell'art. 12 comma 2 della l.r. della Toscana del 29 luglio 1996, n. 60. Infatti, negli atti impugnati, prima si ricorda che e' consentito ricorso da trasmettere alla Regione Toscana entro sessanta giorni dalla notifica e poi si afferma che avverso l'avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni, nonche' dell'iscrizione a ruolo e' ammessa l'impugnativa dinanzi alle commissioni tributarie. In altre parole, secondo i contribuenti, le modalita' relative alla proposizione del ricorso non sono indicate se non parzialmente e in maniera erronea, tanto da poter indurre in errore i contribuenti.

In particolare genera confusione l'espressione "trasmesso" dato che il ricorso alle commissioni tributarie deve essere proposto mediante notifica nelle forme indicate dall'art. 16 commi 2 e 3, d.lgs. 546.

Inoltre il rinvio effettuato all'art. 3, comma 34, legge 549 e' errato dal momento che di tale legge, e' l'art. 3, comma 37 che attribuisce la competenza in materia di tributo speciale per il deposito in discarica alle commissioni tributarie.

Non solo i contribuenti lamentano pure che la pretesa tributaria e' contra legem in quanto materialmente infondata.

A questo riguardo gli stessi contribuenti ricordano la normativa che definisce i rifiuti solidi e di conseguenza il relativo tributo speciale per il deposito in discarica. Secondo tale normativa, per "rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attivita' umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono". Addirittura la stessa amministrazione finanziaria ha chiarito che "non puo' verificarsi il presupposto del tributo per rifiuti effettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti per ristrutturare o sistemare la discarica..." (C.M. 24 luglio 1996 n. 190/E).

I contribuenti rimandano anche all'interpretazione del Ministero dell'ambiente il quale stabilisce che il tributo e' dovuto, alle Regioni, e da queste e' determinato. D'altra parte, la l.r. della Toscana 29 luglio 1996 n. 60 ha individuato nei rifiuti solidi di cui all'art. 2 del d.P.R. 915, quelli conferiti in discarica ai fini dello stoccaggio definitivo e quelli smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Ancora l'art. 6 del d.lgs. 22 del 5 maggio 1997, dispone che per rifiuto e' da intendersi qualsiasi sostanza rientrante nelle categorie riportate nell'allegato a) del decreto e di cui si sia deciso di disfarsi.

In seguito il d.lgs. 22 del 5 febbraio 1997 ha subito modifiche e tra l'altro e' stabilito che sono escluse dall'applicazione di tale decreto "...le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilita' stabiliti dalle norme vigenti".

Infine la cosiddetta "legge obiettivo" ha stabilito che "...le terre e le rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, percio', escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo...".

Pertanto, secondo i contribuenti, gli avvisi di accertamento impugnati trovano il loro presupposto in verbali non rappresentativi della situazione di fatto e di diritto. Il materiale costituente il presunto rifiuto, proviene da scavi per la tratta ferroviaria Bologna-Firenze, non e' stato abbandonato dal Consorzio Cavet, e viene riutilizzato per il rimodellamento territoriale nel rispetto della conferenza dei servizi del 28 luglio 1995.

D'altra parte e' fatto inevitabile e oggettivo, che la costruzione di una tratta ferroviaria implichi lo spostamento di materiali da scavo, tanto che, in tale conferenza e' stata appositamente prevista la creazione di depositi di smarino destinati a interventi di tutela e di recupero ambientale. E tali depositi rientrano ta le opere di rimodellamento territoriale.

Ne consegue che una corretta qualificazione giuridica delle aree di deposito dello "smarino" impedisce di considerarle come discariche in senso proprio.

I primi giudici accolsero i ricorsi dichiarando compensate le spese.

La Regione Toscana, nel proprio appello a questa commissione ricorda preliminarmente lo svolgersi dei fatti e quindi impugnando la decisione dei primi giudici, in quanto ritenuta errata dal momento che prescinde dal contesto normativo di cui ne e' dichiarata l'interpretazione e stravolge il concetto di riutilizzabilita' del materiale, nonche' quello di atto autorizzatorio necessario per la riutilizzazione.

D'altra parte, per l'esame della controversia i primi giudici non si sono posti il problema dell'effettiva destinazione del materiale reperito presso le discariche, limitandosi ad affermare che i rifiuti non sono pericolosi dal momento che i provvedimenti impugnati non dimostrano ne' la non riutilizzabilita' ne' l'inidoneita' dell'autorizzazione al loro riuso.

Per la parte appellante e' errato dover dimostrare la non riutilizzabilita' del materiale, dal momento che e' rilevante soltanto la sua classificazione come rifiuto, cosi' come affermato dalla Corte di Giustizia della...

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