Ordinanza emessa il 2 agosto 2006 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto da Badiali Antonietta ed altri contro I.N.P.S. ed altra Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Dismissioni di beni immobili di enti pubblici (nella specie INPS) - Previsione con legge-provvedimento dell'esclusione dalla procedura di vendita degli immobili s...

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale sul ricorso n. 2347/2006, proposto da Badiali Antonietta, Bellini Raffaella, Bianchi Mastella Rita, Casamatta Augusta, Cornacchiola Pina, Di Toro Rossella, D'Alena Giovanna, De Santis Enrico, Del Fante Laura, Fabietti Luciano, Leo Maria Luisa, Palombo Mirella, Puca Carmine, Rinaldi Franca, Vitaletti Bianchini Vitaliana, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gennaro Terracciano, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, in Roma, piazza di Spagna n. 35;

Contro I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Collina e Gaetano De Ruvo, e domiciliato presso l'Avvocatura centrale dell'Ente, in Roma, via della Frezza, n. 17; S.C.I.P., societa' per la cartolarizzazione degli immobili pubblici, in persona del legale rappresentante in carica, per l'esecuzione del giudicato formatosi in relazione alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 26 ottobre 2005, n. 5961;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all'udienza in camera di consiglio del 6 giugno 2006 il consigliere Roberto Chieppa; uditi l'avvocato Di Bonito per delega dell'avv. Terracciano per i ricorrenti e l'avvocato Collina per l'I.N.P.S.;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

F a t t o e d i r i t t o

  1. - Con la decisione in epigrafe il Consiglio di Stato ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma, sez. II, 4 agosto 2004, n. 7696, con cui e' stato accolto il ricorso proposto dai conduttori dello stabile I.N.P.S. sito in Roma, via Monte Oppio n. 12, avverso il decreto del 1° aprile 2003, del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, avente ad oggetto "Individuazione di immobili di pregio", nella parte in cui inserisce fra gli immobili di pregio anche l'immobile concesso agli stessi in locazione.

    I ricorrenti avevano in precedenza manifestato il proprio interesse ad acquistare le unita' immobiliari concesse in locazione.

    Il Consiglio di Stato ha affermato che l'immobile sito in Roma, via Monte Oppio n. 12, pur essendo situato nel centro storico di Roma, non puo' essere qualificato di pregio.

    Il decreto ministeriale e' stato annullato dal Consiglio di Stato sulla base dell'accertamento in giudizio, a mezzo di verificazione, che l'immobile in questione e' in stato di degrado e necessita di interventi di restauro e risanamento conservativo.

    Da tale situazione di fatto il Consiglio di Stato ha tratto la conseguenza che l'amministrazione ha l'obbligo "di applicare le modalita' di vendita degli immobili pubblici previste per gli edifici non di pregio".

    La decisione, pubblicata in data 26 ottobre 2005, e' stata notificata dagli interessati all'amministrazione in data 21 novembre 2005.

    Formatosi il giudicato, gli interessati, previa diffida all'amministrazione, e perdurando l'inesecuzione, hanno proposto il presente ricorso per ottemperanza, lamentando che:

    con nota del 24 agosto 1998 l'I.N.P.S., tramite la I.G.E.I. S.p.a., ha comunicato ai ricorrenti la volonta' di procedere alla dismissione dell'immobile in questione, chiedendo loro di esprimere l'interesse ad acquistare le unita' immobiliari condotte in locazione;

    con delibera del 3 luglio 2001 l'I.N.P.S. ha incluso nel piano ordinario di vendita l'immobile di via Monte Oppio n. 12, per il quale "e' stata accertata una totale disponibilita' all'acquisto";

    con lettera del 31 marzo 2003 l'I.N.P.S. ha comunicato ai ricorrenti le modalita' di vendita delle unita' immobiliari concesse in locazione;

    successivamente, con d.m. 1° aprile 2003, l'immobile e' stato inserito nell'elenco degli immobili da dismettere, con la qualificazione come immobile di pregio;

    in pendenza del giudizio innanzi al Tribunale amministrativo regionale Lazio avverso tale d.m., l'I.N.P.S. ha invitato i ricorrenti ad esercitare il diritto di opzione, attribuito ex lege dall'art. 3, d.l. n. 351 del 2001;

    ...

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