Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavoro e occupazione - Norme della Regione Sardegna - Profili formativi dei contratti di apprendistato - Prevalenza della formazione professionale esterna rispetto alla formazione c.d. 'formale' - Coinvolgimento delle Universita', insieme ad altri soggetti, nel sistema regionale dei serv...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 febbraio 2006, depositato in cancelleria il 14 febbraio 2006 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Udito l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Salvatore Alberto Romano per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 6 febbraio 2006 e depositato il 14 febbraio 2006 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e), e 11, comma 6, lettera e), della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualita' del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego).

    Premesso che la potesta' legislativa in materia di lavoro rientra, in linea generale, nella legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. (tutela e sicurezza del lavoro), nella quale allo Stato e' riservata la determinazione dei principi fondamentali, il ricorrente ricorda come specifici aspetti della materia possano rientrare nella legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., laddove riguardino, caso per caso, l'immigrazione (lettera b), la tutela della concorrenza (lettera e), l'ordinamento e l'organizzazione dello Stato e degli enti pubblici (lettera g), l'ordinamento civile (lettera l), i diritti civili e sociali per i quali e' necessaria una uniformita' su tutto il territorio nazionale (lettera m), l'istruzione (lettera n) e la previdenza sociale (lettera o).

    A sua volta, lo statuto speciale per la Sardegna, adottato con la legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 3, all'art. 5 prevede che la Regione ha facolta' di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione in alcune materie, tra le quali l'istruzione ed il lavoro.

    Il ricorrente sottolinea ancora che lo Stato, con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), e con il successivo decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), ha regolamentato organicamente la materia, dettando disposizioni nei settori di legislazione esclusiva e stabilendo, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., nonche' determinando i principi fondamentali nei campi in cui sussiste competenza concorrente con le Regioni.

    Le denunciate norme della legge regionale, secondo il ricorrente, vulnerano la normativa in materia di lavoro, eccedendo la competenza regionale e, specificamente, violano l'art. 33, sesto comma, e l'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

    In particolare, l'art. 38, comma 2, della legge regionale impugnata, nell'ambito della disciplina dei profili formativi dei contratti di apprendistato...

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