Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Espulsione amministrativa - Reato di trattenimento, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal questore - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a quattro anni - Dedotta disparita' di tratt...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, primo periodo, e comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come sostituiti dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione), promossi con ordinanze del 10 dicembre 2004 e del 20 gennaio 2005 dal Tribunale di Genova, del 24 febbraio 2005 dal Tribunale di Torino, del 4 maggio 2005 dal Tribunale di Bologna, del 13 aprile 2005 dal Tribunale di Torino, del 9 giugno 2005 dal Tribunale di Ancona (sezione distaccata di Jesi), dell'8 giugno 2005 dal Tribunale di Gorizia, del 2 luglio 2005 dal Tribunale di Trieste, del 25 maggio 2005 dal Tribunale di Milano, del 30 maggio 2005 dal Tribunale di Trani e del 14 ottobre 2005 dal Tribunale di Verona, rispettivamente iscritte ai nn. 93, 267, 332, 344, 351, 459, 461, 487, 518 e 585 del registro ordinanze 2005 e al n. 65 del registro ordinanze 2006, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, numeri 10, 21, 27, 28, 29, 39, 40, 43 e 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 11, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti l'atto di costituzione, fuori termine, di R.A.F.E., nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 6 dicembre 2006 il giudice relatore Gaetano Silvestri.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 10 dicembre 2004 (reg. ord. n. 93 del 2005), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - come sostituito dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione) - nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis.

    Il rimettente procede alla celebrazione del giudizio nei confronti di persona di nazionalita' estera, trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dell'ordine di lasciare il Paese, senza alcuna allegazione di un giustificato motivo per il contestato inadempimento. Terminata la discussione, dovendo procedere all'eventuale deliberazione di una sentenza di condanna, il giudice a quo rileva che i valori edittali della sanzione da irrogare sarebbero irragionevolmente alti, tanto da comportare una violazione dei principi di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

    L'incongruenza del trattamento sanzionatorio sarebbe manifesta, anzitutto, alla luce della vicenda evolutiva che ha segnato la materia. Appena due anni prima dell'ultimo intervento di riforma, cui si deve l'attuale previsione, il legislatore aveva delineato la figura di "indebito trattenimento" quale illecito contravvenzionale, punito con sanzioni relativamente modeste. Nel testo introdotto dalla legge n. 271 del 2004, la condotta e' sanzionata invece quale delitto, e soprattutto e' intervenuto un "macroscopico" inasprimento della sanzione, quadruplicata nel massimo e corrispondente, nel minimo, al valore piu' alto della precedente previsione edittale. Una variazione cosi' esasperata non troverebbe giustificazione in una modificazione sostanziale del fenomeno posto ad oggetto della disciplina (e' citata, al riguardo, l'ordinanza di questa Corte n. 368 del 1995).

    D'altra parte il legislatore, a parere del rimettente, avrebbe reso esplicita la reale finalita' del proprio intervento, mirato a contrastare gli effetti della sentenza n. 223 del 2004, con cui era stata dichiarata l'illegittimita' dell'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabiliva che, per il reato previsto dal precedente comma 5-ter, fosse obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto. In sostanza, la sanzione edittale sarebbe stata aumentata al fine precipuo di conferirle valori compatibili con una nuova previsione di arresto in flagranza. Secondo il giudice a quo, la "trasposizione di un'esigenza processuale nel diritto penale sostanziale" sarebbe sintomo evidente della rottura del rapporto di proporzionalita' tra fatto e pena.

    Il rimettente prospetta una violazione del principio di uguaglianza anche attraverso il raffronto fra il trattamento previsto per il reato de quo e quello riservato ad altre ipotesi criminose, che sarebbero ad esso comparabili in quanto consistenti, a loro volta, nella disobbedienza ad un provvedimento adottato dall'autorita' amministrativa per ragioni di ordine pubblico. L'art. 650 del codice penale, anzitutto, punisce con la pena dell'arresto fino a tre mesi, o addirittura con la sola ammenda, l'inosservanza di un provvedimento legalmente dato per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o di igiene. E' poi proposta una comparazione con l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza): il contravventore al foglio di via obbligatorio, che oltretutto (a differenza dello straniero espulso) sarebbe persona concretamente e non solo potenzialmente pericolosa, e' punito con la pena dell'arresto da uno a sei mesi.

    In definitiva, secondo il rimettente, il contrasto tra la norma censurata e l'art. 3 Cost. risulterebbe evidente una volta comparate le attuali sanzioni sia con le pene previste per la medesima fattispecie appena due anni prima, sia con le pene attualmente comminate per comportamenti illeciti della stessa natura.

    Dal difetto di proporzione scaturirebbe anche una violazione dell'art. 27, terzo comma, Cost., posto che solo una pena proporzionata al fatto puo' esplicare una vera funzione rieducativa.

    1.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si e' costituito con atto depositato il 29 marzo 2005.

    Secondo la difesa erariale, la questione proposta sarebbe infondata.

    In effetti, il reato di "indebito trattenimento" sarebbe stato valutato con severita' fin dal 2002, tanto da prescrivere l'arresto obbligatorio del responsabile nonostante la natura contravvenzionale dell'illecito. Con il successivo intervento di riforma, poi, il legislatore avrebbe tenuto distinte varie ipotesi di condotta conseguente all'espulsione, conservando la forma contravvenzionale per le fattispecie meno gravi, e dunque adottando una ragionevole ed articolata dosimetria della pena.

    Sarebbe infine ingiustificata, sempre a parere dell'Avvocatura dello Stato, l'assimilazione della norma censurata alle previsioni di cui all'art. 650 cod. pen. ed all'art. 2 della legge n. 1423 del 1956. Non vi sarebbe piena coincidenza, infatti, tra gli interessi pubblici coinvolti dalle varie condotte criminose, posto che, in materia di immigrazione, assumono specifico rilievo anche i vincoli di carattere internazionale e la politica di governo dei flussi migratori. In ogni caso, anche nell'ambito della normativa sugli stranieri, il legislatore avrebbe disegnato in forma contravvenzionale condotte effettivamente assimilabili in punto di gravita' a quelle assunte quali tertia comparationis, come l'indebito trattenimento del soggetto espulso per non aver chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno gia' ottenuto. La norma censurata, invece, sanzionerebbe condotte ben piu' gravi, perche' conseguenti ad un ingresso clandestino nel territorio dello Stato o ad altri comportamenti equipollenti.

  2. - Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, con ordinanza del 20 gennaio 2005 (reg. ord. n. 267 del 2005), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 271 del 2004, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni per lo straniero che, senza giustificato motivo, si trattenga nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanarsene, impartitogli dal questore a norma del precedente comma 5-bis.

    Il Tribunale, all'esito del giudizio nei confronti di persona trattenutasi in Italia nonostante la rituale notifica dell'ordine di lasciare il Paese, deve procedere alla deliberazione della sentenza, e ritiene che i valori edittali della sanzione da infliggere per il caso di condanna siano irragionevolmente alti, comportando una violazione del principio di uguaglianza e di necessaria finalizzazione rieducativa della pena.

    L'inasprimento sanzionatorio deliberato nel 2004 non risponderebbe a mutate esigenze di politica criminale, ma alla sola finalita' di "surrettiziamente ripristinare l'arresto obbligatorio", come dovrebbe desumersi, secondo il rimettente, dalla successione riscontrabile tra la sentenza n. 223 del 2004 (che aveva dichiarato l'illegittimita' della previsione concernente l'arresto), il decreto-legge n. 241 del 2004 (il cui tenore, ferma restando la natura contravvenzionale della fattispecie, mirava a sopprimere formalmente la previsione dichiarata illegittima) e la legge di conversione n. 271...

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