Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Lavoro e occupazione - Formazione professionale - Norme della Regione Puglia in materia di apprendistato professionalizzante - Definizione dei profili formativi - Mancato raggiungimento dell'intesa, entro 60 giorni, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei dat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23 gennaio 2006, depositato in cancelleria il 1° febbraio 2006 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2006.

Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Francesco Amirante;

Uditi l'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Valerio Speziale per la Regione Puglia.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 23 gennaio 2006 e depositato il 1° febbraio 2006, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 2, comma 2, e 3, commi 4 e 7, della legge della Regione Puglia 22 novembre 2005, n. 13 (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante), in quanto contrastanti con i principi fondamentali in materia di tutela e sicurezza del lavoro.

    Premette il ricorrente che questa Corte, con la sentenza n. 50 del 2005, ha osservato come la materia della formazione, lungi dall'essere di esclusiva spettanza regionale, possa riguardare il rapporto privatistico contrattuale (per quanto attiene alla formazione all'interno delle aziende) - di tal che la sua disciplina rientra nell'ordinamento civile - mentre spetta alle Regioni e alle Province autonome disciplinare la formazione esterna. Tuttavia, ne' l'uno ne' l'altro profilo appaiono separati nettamente tra di loro e da altri aspetti dell'istituto. Alla luce di tali interferenze, la Corte ha concluso nel senso che la commistione di competenze giustifica (e rende costituzionalmente legittima) l'apposizione di principi da parte del legislatore statale che, cosi' operando, non ha illegittimamente inciso nelle competenze regionali e ha correttamente applicato il principio di leale collaborazione.

    Viceversa, l'art. 2, comma 2, dell'impugnata legge regionale, prevedendo che, nell'ipotesi in cui entro un certo termine non sia raggiunta l'intesa tra i vari soggetti interessati in ordine alla definizione dei profili formativi, questi siano determinati dalla Giunta regionale, si porrebbe in contrasto con l'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), che, nel dettare precisi principi e criteri direttivi, impone che la regolamentazione dei detti profili sia effettuata dalle Regioni "d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale". Ne consegue che il legislatore statale ha ritenuto fondamentale, per la determinazione dei profili formativi, il concorso di tutti i soggetti indicati, non ammettendo che la relativa intesa sia sostituita da un atto unilaterale della Regione, che invece potrebbe limitarsi - secondo quanto dispone la norma censurata - ad acquisire i pareri delle parti sociali (evidentemente divergenti, non avendo consentito il perfezionarsi dell'accordo), in tal modo declassandole ad organi meramente consultivi.

    Anche l'art. 3, comma 4, prescrivendo che la formazione formale si svolga "prevalentemente all'esterno dell'azienda", risulterebbe costituzionalmente illegittimo sotto un duplice aspetto: esso contrasterebbe anzitutto - sempre sotto il profilo della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro - con il richiamato art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, il cui comma 4, lettera a), fa riferimento alla formazione aziendale o extra-aziendale, senza porre alcuna precostituita gerarchia tra i due tipi di attivita'. Sotto un secondo aspetto, la disposizione censurata illegittimamente violerebbe la previsione che rimette...

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