Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Giudizio in via incidentale - Intervento proposto oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3, comma 2. S...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32, della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia); dell'art. 11, commi 3-ter e 3-quater, della citata legge regionale n. 20 del 2002, introdotti dall'art. 43, comma 2, della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 1, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 11, commi 3-ter 1e 3-ter 2, introdotti dall'art. 20, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 agosto 2004, n. 14 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004); dell'art. 43, comma 3, della citata legge regionale n. 4 del 2003, come modificato dall'art. 32, comma 2, della citata legge regionale n. 1 del 2004; dell'art. 6, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 14 gennaio 1998, n. 1 (Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998), introdotto dall'art. 31 della citata legge regionale n. 1 del 2004; promossi con ordinanze del 4 ottobre 2004 dalla Corte di appello di Torino, del 3 giugno 2005 dal Tribunale ordinario di Lecce e del 20 novembre 2005 dal Tribunale ordinario di Trani, rispettivamente iscritte ai numeri 233 e 489 del registro ordinanze 2005 e al n. 290 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visti gli atti di costituzione dell'Associazione Le Patriarche Italia Onlus, della Gestione liquidatoria dell'ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa, di Antonio Campanella ed altri, della Regione Puglia, nonche' l'atto di intervento della medesima Regione;

Udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 2007 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Luciano Ancora e Gianluigi Pellegrino per la Regione Puglia, Vittorio Russi per la Gestione liquidatoria dell'ex-USL FG/2 di San Severo in 1iquidazione coatta amministrativa e Maurizio Zoppolato per l'Associazione Le Patriarche Italia Onlus.

Ritenuto in fatto

  1. - La Corte di appello di Torino, con ordinanza del 4 ottobre 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 3-bis, della legge della Regione Puglia 9 dicembre del 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), introdotto dall'art. 43, comma 2, della legge della medesima Regione 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia), come modificato dall'art. 32 della legge della medesima Regione 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede "l'attribuzione alla Regione Puglia di poteri legislativi in materia sottratta alla competenza regionale, non attenendo la materia disciplinata dalla succitata norma al settore sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale di competenza esclusiva dello Stato italiano".

    1.1. - Il giudice rimettente premette, in fatto, che la gestione liquidatoria della cessata Unita' sanitaria locale Foggia 2, parte appellata, ha chiesto che sia dichiarata l'interruzione del processo in applicazione dell'art. 11, comma 3-bis, della citata legge regionale n. 20 del 2002, il quale prevede l'assoggettabilita' delle gestioni liquidatorie al regime della liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa).

    1.2. - In ordine alla rilevanza della questione, il giudice rimettente osserva che la questione "appare rilevante, quanto meno, ai fini della decisione dell'istanza di interruzione".

    1.3. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il medesimo giudice osserva che, con la norma censurata, la Regione Puglia ha legiferato "in una materia sottratta alla competenza legislativa delle Regioni, e cioe', in materia finanziaria e non strettamente sanitaria, oltre che in materia processuale", si' da "sottrarre l'esame di una controversia civile al giudice ordinario (inteso come giudice competente per materia e territorio) per trasferirlo alla competenza del giudice della liquidazione coatta amministrativa", in violazione anche dell'art. 2 del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) "che attribuisce tale potere alla "legge" da intendersi come legge nazionale" e non anche regionale.

    La Regione, pertanto, ha violato l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (nella sua attuale formulazione), arrogandosi "poteri legislativi in materia di natura finanziaria e processuale, e non prettamente sanitaria".

    1.4. - Si e' costituita nel giudizio davanti alla Corte la "gestione liquidatoria della ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa", in persona del commissario liquidatore, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, infondata la questione.

    1.4.1. - La deducente, premesso di essere stata posta in liquidazione coatta amministrativa, come tutte le altre gestioni liquidatorie delle soppresse unita' sanitarie locali della Regione Puglia, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 aprile 2003, n. 261, e di avere, conseguentemente, chiesto la dichiarazione di improcedibilita' o improseguibilita' o, comunque, di interruzione del giudizio a quo, dovendo - secondo consolidata giurisprudenza di legittimita' - ogni pretesa creditoria essere fatta valere nel procedimento di verificazione dello stato passivo, nell'ambito della procedura concorsuale, eccepisce, in primo luogo, l'irrilevanza della questione, dal momento che l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa comporta, necessariamente, la improcedibilita' o improseguibilita' del giudizio di appello.

    1.4.2. - In secondo luogo, la deducente osserva che il giudice rimettente sospetta la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la norma denunciata non atterrebbe "al settore sanitario, ma piuttosto a quello finanziario e processuale". Sennonche' il parametro costituzionale evocato contempla le materie "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa", non anche la materia finanziaria; "ne discende che risulta del tutto generica e nebulosa la censura mossa" e "cio' rende inammissibile la questione".

    1.4.3. - Infine, la deducente sostiene che la norma censurata rientra nella competenza regionale in materia sanitaria, "non essendo dubitabile che l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL risponda alla finalita' di controllo della spesa sanitaria e costituisca uno strumento di ripiano del disavanzo della spesa sanitaria regionale"; donde la infondatezza della questione.

    1.5. - E' intervenuta nel giudizio la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, la quale ha concluso per l'inammissibilita' e l'infondatezza della questione.

    1.6. - In prossimita' dell'udienza, la "gestione liquidatoria della ex USL FG/2 di San Severo in liquidazione coatta amministrativa", ha depositato memoria con la quale, preliminarmente, ribadisce l'eccezione di inammissibilita' della questione per irrilevanza, osservando che l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa comporta, non gia' l'interruzione, ma l'improseguibilita' del giudizio.

    Ribadisce, altresi', l'eccezione di inammissibilita' della questione, in quanto il parametro costituzionale evocato contempla le materie "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" e non anche la materia finanziaria.

    1.6.1. - Nel merito, la deducente riafferma la tesi che la norma censurata rientra nelle materie sanitaria e finanziaria, di competenza legislativa regionale ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare, osserva che - in armonia con quanto dispone l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405, circa la copertura degli eventuali disavanzi di gestione da parte delle Regioni "con le modalita' stabilite da norme regionali" - l'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa delle gestioni liquidatorie delle soppresse unita' sanitarie locali risponde alla finalita' di controllo della spesa sanitaria e costituisce, appunto, una delle misure...

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