Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Possibilita' del ricorso ai riti alternativi - Preclusione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Eccezione di inammissibilita' per carenza di motivazione sulla rilevanza della questione ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 2 e 20 del decreto legislativo del 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), promosso con ordinanze del 13 gennaio 2005 dal Giudice di pace di Pattada nel procedimento penale a carico di F.S. ed altra, e del 27 ottobre 2005 dal Giudice di pace di Patti nel procedimento penale a carico di A.M. ed altri, iscritte ai numeri 271 e 595 del registro ordinanze 2005 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 2, 1ª serie speciale dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Giovanni Maria Flick;

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe, emessa nel corso di un processo penale nei confronti di persona imputata dei reati di cui agli artt. 581 e 612 del codice penale, il Giudice di pace di Pattada ha sollevato, su eccezione della difesa, questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), nella parte in cui preclude all'imputato il ricorso ai riti alternativi - e, in particolare, al giudizio abbreviato e all'applicazione della pena su richiesta delle parti - nel procedimento davanti al giudice di pace;

che, ad avviso del rimettente, la preclusione censurata poggerebbe sul presupposto - "indimostrato ed erroneo" - della maggiore "mitezza" delle eventuali condanne pronunciate in esito a detto procedimento, connessa segnatamente all'esclusione della pena detentiva dal novero delle sanzioni irrogabili dal giudice di pace;

che tale valutazione non terrebbe conto, tuttavia, ne' delle diseguaglianze di fatto esistenti tra le condizioni economiche di coloro che vengono tratti a giudizio, a fronte delle quali e' ben possibile che, nell'ottica del non abbiente, una limitata pena detentiva risulti preferibile, e dunque piu' mite, rispetto ad una pesante pena pecuniaria; ne' della circostanza che il giudice di pace puo' comunque applicare sanzioni che incidono sulla liberta' personale, quali la permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilita' (artt. 53 e 54 del d.lgs....

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