Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sicurezza pubblica - Rimpatrio obbligatorio - Presentazione in lieve ritardo, rispetto al termine prescritto, all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via - Lamentata irrazionale configurazione di illecito penale, anziche' amministrativo - Discrezionalita' del legislat...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 163, comma 3, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza del 17 dicembre 2004 dal Tribunale di Bassano del Grappa, nel procedimento penale a carico di R. M., iscritta al n. 183 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Ugo De Siervo;

Ritenuto che, con ordinanza pronunciata il 17 dicembre 2004 e pervenuta a questa Corte il 16 marzo 2005, il Tribunale di Bassano del Grappa in composizione monocratica, chiamato a pronunciarsi in sede dibattimentale sulla responsabilita' penale di imputato per il reato previsto dall'art. 163, comma 3 (recte: comma 4), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ha sollevato in via incidentale questione di legittimita' costituzionale della richiamata disposizione, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

che la norma in oggetto punisce con l'arresto da uno a sei mesi coloro che, rimpatriati con foglio di via obbligatorio, omettono di presentarsi nel termine ivi prescritto all'autorita' di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via;

che il giudice a quo premette che l'imputato, presa conoscenza del foglio di via il 10 marzo 2004, si presento' presso il comune di Pozzoleone, ove era stato rimpatriato, alle ore 12,10 dell'11 marzo 2004, anziche' alle ore 10,00 di quello stesso giorno, come espressamente prescritto dall'ordine di rimpatrio;

che tale ritardo di un'ora e 55 minuti - espone il remittente - consegui' alla decisione dell'imputato, tossicodipendente in cura presso il SERT di Bolzano, di recarvisi nella prima mattina dell'11 marzo 2004 per ricevere una dose di metadone, per poi prendere il treno verso Pozzoleone alle ore 8,15;

che, tuttavia, siffatta circostanza non integrerebbe gli estremi di...

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