Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 49 del 30 ottobre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga La seguente legge:

Art. 1.

  1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione, gia' sedi didattiche di attivita' formative socio sanitarie, di educazione continua in medicina, del corso di formazione specifica in medicina generale, nonche' di lauree triennali in ambito sanitario, nel rispetto della circolare assessorile n. 2659/sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, in conformita' all'accordo tra il Ministero della sanita', il Ministero per la solidarieta' sociale, le regioni e province del 22 febbraio 2001 e della delibera della giunta regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la fase di qualificazione di operatore socio sanitario anche di soggetti non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private.

  2. In attuazione del comma 1, annualmente, l'assessorato regionale alla sanita', provvede con atto deliberativo alla determinazione del fabbisogno formativo in ambito regionale.

  3. La qualificazione nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, avviene attraverso corsi, da tenersi con cadenza annuale, in presenza del fabbisogno formativo rilevato in ambito regionale di cui al comma 2.

  4. La Regione, nel mese di ottobre di ogni anno, sentite le competenti commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando pubblico per la partecipazione ai corsi di operatore socio sanitario per i cittadini che, ai sensi dell'accordo indicato al comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell'obbligo e compimento del diciassettesimo annodi eta' alla data di scadenza del bando.

  5. Nel bando di cui al comma 4 sono, altresi', stabilite le sedi didattiche coinvolte per l'anno scolastico di riferimento, il numero di partecipanti totale e per singola sede, i criteri per la valutazione dei titoli dei richiedenti.

  6. Se la previsione finanziaria, di cui all'Art. 2, risulta insufficiente a coprire gli oneri economici cui le aziende devono far...

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