Disposizioni in materia di trasporti e viabilita'.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 68 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44

  1. Il comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) e' sostituito dal seguente:

    1. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilita' finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2006

    .

    Art. 2. Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio

  2. La direzione trasporti e mobilita' promuove, con proprio personale, un'attivita' di indagine preordinata alla conoscenza della realta' regionale del trasporto pubblico locale con riguardo ai diversi aspetti che concernono il rapporto tra ente concedente e societa' concessionaria del servizio di trasporto.

  3. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l'esercizio finanziario 2006 in Euro 10.000,00, si provvede utilizzando lo stanziamento iscritto sul cap. 151531, apportando, per motivi gestionali, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa del bilancio regionale:

    1. U.P.B. 06.01.002 cap. 181460 di nuova istituzione denominato: Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio:

      in aumento Euro 10.000,00;

    2. U.P.B. 06.01.007 cap. 151531 denominato: oneri conseguenti alla predisposizione del catasto regionale della circolazione relativa ai trasporti ed ai veicoli eccezionali - legge regionale 6 novembre 1984, n. 71:

      in diminuzione Euro 10.000,00.

      Art. 3.

      Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153

  4. Dopo l'Art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 153 (norme per gli investimenti nel settore dei trasporti), e' inserito il seguente:

    Art. 15-bis (Mobilita' nei poli di produzione). - 1. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l'organizzazione della mobilita' dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale attraverso l'attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di Trasporti pubblici locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale.

    2. La sperimentazione riguarda il miglioramento dell'accessibilita' puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente un numero di dipendenti superiore a 8.000 unita'. La sperimentazione puo' riguardare anche l'accessibilita' ad una singola azienda purche' con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unita'.

    3. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a Euro 50.000,00.

    4. Agli oneri derivanti dal presene Art. si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell'ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti legge regionale 9 settembre 1983, n. 62, e successive modifiche e integrazioni

    .

    Art. 4.

    Integrazioni alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 59

  5. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152, avente per oggetto «Norme per il trasporto pubblico locale») e' inserita la seguente:

    a/bis) il limite delle percorrenze e della contribuzione regionale alla data del 1° gennaio 1998 puo' essere superato per ristrutturazioni dettate da motivi di urgenza e indifferibilita' o intensificazione e sempre nell'ambito dei servizi minimi di cui all'Art. 13 della legge regionale 23 dicembre 1998, n. 152 (Norme per il trasporto pubblico locale)

    .

  6. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale n. 59/1999, e' inserita la seguente:

    d/bis) per i servizi di trasporto pubblico locale in concessione regionale assistiti da contribuzione e per quelli in concessione regionale non assistiti da contribuzione di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 152/1998, e' ammessa da parte dei concessionari l'intensificazione dei relativi programmi di esercizio senza oneri a carico del bilancio regionale, previa autorizzazione da parte della giunta regionale e con obbligo di rendicontazione separata dei servizi espletati

    .

    Art. 5. Modifiche all'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n.

    6

  7. Il comma 2 dell'Art. 243-bis della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo introdotto dal comma 103 dell'Art. 1 della legge regionale 9 novembre 2005, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria 2005) e' sostituito dal seguente:

    2. La giunta regionale mediante la competente Direzione trasporti e mobilita', viabilita', demanio e catasto stradale, sicurezza stradale procede alla ripartizione del contributo finanziario stanziato in proporzione all'estesa chilometrica delle strade di interesse...

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