Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata. Modifiche alla legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 29 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1. Inserimento dei commi 4-bis e 4-ter nell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2006

  1. Dopo il comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 17 (Disposizioni in materia di responsabilita' sociale delle imprese), sono inseriti i seguenti:

    ´4-bis. Possono partecipare alla CER, previo accordo con i ministeri competenti, un rappresentante designato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed un rappresentante designato dalla Direzione regionale del Ministero del lavoro.

    4-ter. Possono partecipare alla CER, previo accordo con le universita' competenti, un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Firenze, un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Pisa ed un rappresentante designato dall'Universita' degli studi di Siena.ª.

    Art. 2.

    Abrogazione

  2. Le lettere h) e k) del comma 4 dell'Art. 6 della legge regionale n. 17/2006 sono abrogate.

    La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

    E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

    Firenze, 20 novembre 2006

    MARTINI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 novembre 2006.

    (Omissis).

    criminalita' organizzata), 23 novembre 1998, n. 407 (nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), purche' in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. essere, coloro che hanno riportato l'invalidita' permanente o le vittime, residenti in Toscana al momento del verificarsi dell'evento;

    2. avere riportato l'invalidita' permanente o essere state vittime per un evento accaduto in Toscana.

    Art. 3.

    Tipologie dei benefici

  3. I benefici della presente legge consistono in:

    1. attribuzione di titoli di precedenza nell'ambito delle procedure per l'accesso all'impiego nell'amministrazione regionale;

    2. borse di studio per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario;

    3. contributi a compensazione, nel limite del 50 per cento, di quanto corrisposto a titolo di tributi regionali;

    4. agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale;

    5. benefici per l'acquisto della...

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