Legge regionale n. 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 42 del 18 ottobre 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado, con la quale si e', fra l'altro, disposto il conferimento alle amministrazioni comunali territorialmente competenti delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle concessioni per l'allevamento dei molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado previa adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di un regolamento che ne disciplini le modalita' di rilascio in conformita' alle direttive europee in materia ambientale e di protezione della natura, e alle disposizioni vigenti in materia sanitaria;

Vista la deliberazione giuntale 29 dicembre 2005, n. 3447 con la quale e' stato approvato in via preliminare e ai fini del successivo inoltro ai comuni interessati e all'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali, il regolamento previsto dalla predetta legge regionale n. 31/2005, alla cui redazione hanno concorso, nella fase istruttoria, le diverse direzioni centrali competenti nei diversi aspetti afferenti la materia di cui trattasi;

Vista la deliberazione n. 3 di data 7 febbraio 2006 con la quale l'assemblea - ora consiglio - delle autonomie locali ha espresso parere favorevole al testo del regolamento succitato;

Viste le note di data 15 marzo 2006, n. 8284 prot. e n. 2184 prot. di data 24 marzo 2006, con le quali, rispettivamente, i comuni di Grado e Marano hanno espresso i pareri loro richiesti;

Vista la relazione, conservata agli atti, a firma del vicedirettore centrale patrimonio e servizi generali di data 20 luglio 2006, e preso atto del suo contenuto, che fra l'altro evidenzia che i pareri anzidetti contengono rilievi privi di fondamento giuridico e risultano inaccoglibili sotto il profilo della legittimita' e del merito;

Visto l'Art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, con il quale vengono aggiunte, ai criteri gia' previsti al comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/2005, nuove previsioni procedimentali relative alle procedure dirette alla selezione dei concessionari e alla regolamentazione di aspetti del rapporto concessorio costituitosi a seguito dell'espletamento delle medesime procedure di selezione;

Considerato necessario implementare le disposizioni regolamentari, approvate in via provvisoria con atto deliberativo di data 29 dicembre 2005, n. 3447, con quanto previsto dal citato Art. 38 della legge regionale n. 17/2006, mediante l'aggiunta delle previsioni individuate alle lettere da f) a i) del comma 1 dell'Art. 2 del testo del regolamento allegato al presente atto deliberativo a farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che le modifiche operate secondo quanto specificato nel precedente comma della presente premessa si configurano quale atto dovuto di recepimento delle ulteriori disposizioni contenute nel testo novellato del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 31/2005, e che pertanto non si ravvisa la necessita' procedimentale di richiedere ulteriori pareri oltre a quelli gia' acquisiti e di cui e' stato dato atto precedentemente nella presente premessa;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 15 settembre 2006, n. 2139;

Decreta:

E' approvato il Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella Laguna di Marano-Grado nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 27 settembre 2006

ILLY Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attivita' di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di

Marano-Grado. Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento, in esecuzione dell'Art. 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, cosi' come modificato dall'Art. 38 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17, disciplina le modalita' di rilascio...

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