Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Capo I Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 96 del 7

novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalita' pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunita'.

  2. In particolare, la presente legge:

    1. rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 ´disciplina delle cooperative socialiª e successive modificazioni;

    2. disciplina l'albo regionale delle cooperative sociali;

    3. prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonche' con le attivita' di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all'Art. 3;

    4. individua i criteri e le modalita' di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;

    5. definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.

    Art. 2.

    Definizione di cooperative sociali

  3. Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ´disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118ª sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalita' previste dall'Art. 1, l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:

    1. la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c);

    2. la gestione di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.

  4. Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attivita' svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attivita' lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione ditali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.

  5. Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come societa' cooperative di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.

    Art. 3.

    Persone svantaggiate e deboli

  6. Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'Art. 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci e della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.

  7. Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 ´Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazioneª nonche' i soggetti che versano nelle situazioni di fragilita' sociale evidenziate nell'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ´Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiª.

    Art. 4.

    Base sociale

  8. La cooperativa sociale e' un'impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.

  9. Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.

  10. I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.

  11. I soci volontari prestano la loro attivita' gratuitamente e il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Puo' essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.

  12. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. nella gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

  13. per ogni categoria di socio prevista dallo statuto e' predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.

    Capo II Albo regionale delle cooperative sociali

    Art. 5.

    Albo regionale delle cooperative sociali

  14. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.

  15. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

    1. sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a);

    2. sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b);

    3. sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.

    Art. 6.

    Iscrizione e cancellazione dall'albo

  16. L'iscrizione all'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21.

  17. L'iscrizione all'albo e' condizione:

    1. per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'Art. 10;

    2. per la concessione della titolarita' del servizio di cui all'Art. 11;

    3. per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;

    4. per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'Art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ´Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30ª;

    5. per accedere alle convenzioni di cui all'Art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ´legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateª, qualora le cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili;

    6. per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'Art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ´testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzaª e successive modificazioni.

  18. Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

  19. Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.

  20. La giunta regionale, in conformita' alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, modalita', termini e requisiti per l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

  21. La cancellazione dall'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, nei casi in cui:

    1. venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti...

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