Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.
novembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge regionale:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione del Veneto riconosce il rilevante valore e la finalita' pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana e dell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunita'.
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In particolare, la presente legge:
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rafforza ed incentiva la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 ´disciplina delle cooperative socialiª e successive modificazioni;
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disciplina l'albo regionale delle cooperative sociali;
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prevede le forme di partecipazione della cooperazione sociale alla programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona, disciplinando le modalita' di raccordo delle attivita' delle cooperative sociali con quelle delle pubbliche amministrazioni aventi contenuto sociale, socio-assistenziale, socio-educativo, socio-sanitario e sanitario, nonche' con le attivita' di formazione professionale, di sviluppo dell'occupazione e delle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli di cui all'Art. 3;
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individua i criteri e le modalita' di affidamento, di convenzionamento e di conferimento dei servizi alle cooperative sociali;
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definisce le misure di promozione, sostegno, qualificazione e sviluppo della cooperazione sociale.
Art. 2.
Definizione di cooperative sociali
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Le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 ´disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118ª sono imprese sociali; esse operano senza fine di lucro, con lo scopo di perseguire, nell'ambito delle finalita' previste dall'Art. 1, l'interesse generale della comunita', la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone attraverso:
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la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi anche con riferimento agli ambiti di cui all'Art. 1, comma 2, lettera c);
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la gestione di attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e delle altre persone deboli, nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi.
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Sono considerati servizi di cui alla lettera a) del comma 1 anche le attivita' svolte dalle strutture che nell'ambito di programmi individuali riabilitativi, educativi e formativi, temporalmente definiti e concertati con i servizi sociali pubblici, organizzano attivita' lavorative finalizzate al recupero sociale delle persone svantaggiate e deboli; la gestione ditali servizi consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere forniture di manodopera.
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Le disposizioni della presente legge si applicano in quanto compatibili ai consorzi costituiti come societa' cooperative di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.
Art. 3.
Persone svantaggiate e deboli
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Ai fini delle presente legge si considerano persone svantaggiate i soggetti di cui all'Art. 4 della legge n. 381/1991, e successive modificazioni, le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori delle cooperative sociali e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono essere soci e della cooperativa stessa; la condizione di persona svantaggiata risulta da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione competente che ne determina la durata.
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Ai fini delle presente legge si considerano persone deboli i soggetti di cui all'Art. 2, comma 1, lettera f), del regolamento CE n. 2204/2002 del 5 dicembre 2002 ´Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazioneª nonche' i soggetti che versano nelle situazioni di fragilita' sociale evidenziate nell'Art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ´Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socialiª.
Art. 4.
Base sociale
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La cooperativa sociale e' un'impresa collaborativa di cui fanno parte diversi soggetti e dove sono rappresentati e trovano collocazione molteplici gruppi e portatori di interessi.
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Oltre alle tipologie di socio previste dalla normativa vigente, gli statuti della cooperativa sociale possono prevedere la presenza di soci fruitori e di soci volontari.
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I soci fruitori sono utenti o loro familiari che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa sociale.
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I soci volontari prestano la loro attivita' gratuitamente e il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci. Puo' essere corrisposto loro solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalita' dei soci.
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Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro infortuni e malattie professionali, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. nella gestione dei servizi e delle attivita' di cui all'Art. 2, da effettuarsi in applicazione di contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.
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per ogni categoria di socio prevista dallo statuto e' predisposta un'apposita sezione del libro dei soci.
Capo II Albo regionale delle cooperative sociali Art. 5.
Albo regionale delle cooperative sociali
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La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.
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L'albo si articola nelle seguenti sezioni:
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sezione A: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera a);
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sezione B: nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui all'Art. 2, comma 1, lettera b);
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sezione C: nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.
Art. 6.
Iscrizione e cancellazione dall'albo
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L'iscrizione all'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21.
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L'iscrizione all'albo e' condizione:
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per l'affidamento e per il convenzionamento dei servizi di cui all'Art. 10;
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per la concessione della titolarita' del servizio di cui all'Art. 11;
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per la fruizione di benefici e l'utilizzo di forme di collaborazione previsti dalla vigente normativa statale e regionale a favore delle cooperative sociali;
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per la stipula di convenzioni quadro su base territoriale di cui all'Art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ´Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30ª;
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per accedere alle convenzioni di cui all'Art. 38 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ´legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappateª, qualora le cooperative sociali svolgano attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociali e lavorative di persone disabili;
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per assicurare i compiti di assistenza e prevenzione di cui all'Art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ´testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenzaª e successive modificazioni.
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Le cooperative sociali possono ottenere l'iscrizione ad entrambe le sezioni di cui all'Art. 5, comma 2, lettere a) e b), qualora in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
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Possono chiedere l'iscrizione all'albo esclusivamente le cooperative sociali che hanno sede legale nel territorio regionale.
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La giunta regionale, in conformita' alla normativa vigente, stabilisce, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, modalita', termini e requisiti per l'iscrizione all'albo entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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La cancellazione dall'albo e' disposta dal dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, sentita la commissione regionale della cooperazione sociale di cui all'Art. 21, nei casi in cui:
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venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale, diffidata a regolarizzare, non ottemperi agli adempimenti...
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