Testo unico in materia di cultura.
2 novembre 2006)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
F i n a l i t a'
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La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualita' della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identita' storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.
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La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attivita' culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.
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La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonche' l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.
Capo II Funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di
valorizzazione dei beni culturaliArt. 2.
Funzioni regionali
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La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'art. 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attivita' diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'Art. 14.
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La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:
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predispone, sentiti le province e i comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;
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attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;
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promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;
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promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;
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promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;
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individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'Art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalita' e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
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istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;
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promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
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esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo n. 42/2004.
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La Regione inoltre:
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coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;
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assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;
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concorre alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata, ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;
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promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;
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promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non piu' destinati al culto. e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura;
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predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.
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La Regione sostiene le attivita' dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:
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studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
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iniziative di coordinamento delle attivita' inerenti progetti culturali;
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realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;
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studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;
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attivita' di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.
Art. 3.
Funzioni provinciali
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Le province esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione di beni, istituti e attivita' culturali e coordinano il sistema nel proprio territorio, anche in collaborazione con i comuni e gli altri soggetti pubblici e privati, garantendo la migliore fruizione dei beni stessi e la realizzazione di attivita' di promozione culturale.
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In particolare, le province:
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approvano i programmi annuali di cui all'Art. 12;
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cooperano con la Regione e gli enti locali, con il concorso dell'universita', per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico;
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partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;
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concorrono alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;
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provvedono al rilevamento di dati ed alla gestione degli archivi di loro competenza concorrendo all'aggiornamento ed all'incremento del sistema informativo regionale;
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promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione di beni e istituti culturali;
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esercitano le funzioni previste per la formazione professionale degli operatori del settore;
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promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;
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svolgono attivita' di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica e territoriale;
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gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati negli istituti e beni culturali di cui hanno la titolarita'.
Art. 4.
Funzioni comunali
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I comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.
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I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:
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provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;
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provvedono alla gestione degli istituti, di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarita';
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assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarita', o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza;
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assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarita' secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;
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provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;
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promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o la gestione;
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provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;
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cooperano con la provincia e l'universita' alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico;
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partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2 004;
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concorrono alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.
Capo III Rapporti istituzionali Art. 5.
Rapporti con universita', istituzioni scolastiche e diocesi
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La Regione collabora con l'universita' per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attivita' di diagnostica nonche' al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.
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La Regione individua i percorsi formativi delle professionalita' inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le universita' e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).
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La Regione collabora con Stato, universita' ed enti locali per elaborare e...
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