Testo unico in materia di cultura.

Capo I Disposizioni generali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del

2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione, in attuazione dell'Art. 2 dello statuto, avvalendosi degli strumenti di cui alla presente legge, promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione di azioni volte al miglioramento della qualita' della vita della popolazione regionale, al fine di promuoverne sia l'identita' storica sia l'innovazione ed il pluralismo culturale, e persegue un sistema coordinato di valorizzazione culturale.

  2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, attiva i necessari servizi e organizza le attivita' culturali esistenti, singolarmente e nel loro insieme, operando in una logica di sistema volta a privilegiare gli strumenti concertativi e consensuali, in linea con quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 delle legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. La Regione, secondo quanto previsto al comma 2, favorisce la collaborazione tra enti, soggetti pubblici, operatori e soggetti privati per promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione nonche' l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi culturali, e persegue l'omogenea e qualificata distribuzione di un'offerta culturale diffusa nel territorio regionale.

    Capo II Funzioni regionali, provinciali e comunali in materia di
    valorizzazione dei beni culturali

    Art. 2.

    Funzioni regionali

  4. La Regione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo n. 42/2004 e mediante intese stipulate ai sensi dell'art. 118, comma 3 della Costituzione, esercita ogni attivita' diretta al miglioramento delle condizioni di conoscenza dei beni culturali e all'incremento della loro fruizione pubblica, anche attraverso gli strumenti di cui all'Art. 14.

  5. La Regione esercita, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali. In particolare:

    1. predispone, sentiti le province e i comuni, gli atti programmatori, secondo le disposizioni contenute nel capo V;

    2. attua interventi diretti per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza;

    3. promuove programmi di collaborazione con le altre Regioni;

    4. promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite con gli organi statali di competenza;

    5. promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi competenti;

    6. individua, in concorso con tutti gli organismi competenti, i livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di beni e istituti culturali ai sensi dell'Art. 114 del decreto legislativo n. 42/2004, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalita' e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;

    7. istituisce il sistema informativo regionale in materia di beni culturali;

    8. promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;

    9. esercita le funzioni di tutela ai sensi dell'Art. 5 del decreto legislativo n. 42/2004.

  6. La Regione inoltre:

    1. coordina, in armonia con le politiche turistiche, le diverse competenze in materia di fruizione, valorizzazione, gestione e promozione dei beni culturali;

    2. assicura la valorizzazione dei beni culturali attraverso una organizzazione stabile di risorse e strutture al fine di promuoverne la conoscenza;

    3. concorre alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata, ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

    4. promuove, coordina e favorisce la tutela, la conservazione, la valorizzazione e l'uso sociale del patrimonio culturale costituito dalla tradizione popolare ligure sia nelle sue manifestazioni materiali o scritte che in quelle verbali o sonore; promuove, inoltre, la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione delle parlate locali del dialetto genovese e del sistema dei dialetti liguri;

    5. promuove la conoscenza e la valorizzazione di edifici civili ovvero religiosi non piu' destinati al culto. e favorisce il loro recupero anche per specifici progetti rivolti alla valorizzazione e ad un migliore utilizzo e fruizione dei beni e delle collezioni degli istituti o luoghi di cultura;

    6. predispone, sia direttamente sia in collaborazione con gli Enti locali interessati, lo studio e l'attuazione di progetti pilota nelle materie di cui alla presente legge.

  7. La Regione sostiene le attivita' dirette a promuovere iniziative culturali ed in particolare:

    1. studi, realizzazione di progetti ed iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale e per la promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;

    2. iniziative di coordinamento delle attivita' inerenti progetti culturali;

    3. realizzazione di iniziative di comunicazione e promozione degli istituti e dei luoghi di cultura;

    4. studi e realizzazioni di strategie ed iniziative di marketing volte alla valorizzazione dei beni culturali;

    5. attivita' di raccolta di fondi nei confronti di sponsor privati ed enti pubblici.

    Art. 3.

    Funzioni provinciali

  8. Le province esercitano funzioni di programmazione e valorizzazione di beni, istituti e attivita' culturali e coordinano il sistema nel proprio territorio, anche in collaborazione con i comuni e gli altri soggetti pubblici e privati, garantendo la migliore fruizione dei beni stessi e la realizzazione di attivita' di promozione culturale.

  9. In particolare, le province:

    1. approvano i programmi annuali di cui all'Art. 12;

    2. cooperano con la Regione e gli enti locali, con il concorso dell'universita', per la definizione dei livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione e ne curano l'aggiornamento periodico;

    3. partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

    4. concorrono alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004;

    5. provvedono al rilevamento di dati ed alla gestione degli archivi di loro competenza concorrendo all'aggiornamento ed all'incremento del sistema informativo regionale;

    6. promuovono il miglioramento dei servizi e della gestione di beni e istituti culturali;

    7. esercitano le funzioni previste per la formazione professionale degli operatori del settore;

    8. promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore e le istituzioni scolastiche e universitarie;

    9. svolgono attivita' di promozione attraverso iniziative espositive e divulgative del patrimonio culturale anche ai fini della promozione turistica e territoriale;

    10. gestiscono, promuovono e valorizzano i patrimoni conservati negli istituti e beni culturali di cui hanno la titolarita'.

    Art. 4.

    Funzioni comunali

  10. I comuni gestiscono i beni culturali esistenti sul proprio territorio secondo la programmazione e le direttive regionali e realizzano una gestione integrata degli stessi.

  11. I comuni concorrono all'attuazione delle finalita' di cui alla presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati. In particolare:

    1. provvedono alla istituzione e gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti promuovendone la autonomia gestionale;

    2. provvedono alla gestione degli istituti, di cultura o dei luoghi di cultura di loro titolarita';

    3. assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarita', o a loro affidati, attraverso interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con tutti i livelli di competenza;

    4. assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarita' secondo le metodologie definite dai competenti organi statali e regionali;

    5. provvedono all'integrazione degli istituti culturali attraverso i sistemi informativi;

    6. promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarita' o la gestione;

    7. provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso degli istituti di cultura di loro competenza, alla individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio;

    8. cooperano con la provincia e l'universita' alla definizione dei livelli minimi uniformi di qualita' della valorizzazione di cui all'Art. 2, comma 2, lettera f) e ne curano l'aggiornamento periodico;

    9. partecipano alla stipulazione degli accordi di cui all'Art. 112, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2 004;

    10. concorrono alla valorizzazione dei beni di proprieta' privata ai sensi dell'Art. 113 comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004.

    Capo III Rapporti istituzionali

    Art. 5.

    Rapporti con universita', istituzioni scolastiche e diocesi

  12. La Regione collabora con l'universita' per la realizzazione di ricerche e studi su particolari tipologie di beni, in particolare per gli aspetti legati alla conservazione preventiva e a specifiche attivita' di diagnostica nonche' al fine di individuare percorsi formativi, in collaborazione con le province e le Soprintendenze, per la formazione di addetti ai beni culturali.

  13. La Regione individua i percorsi formativi delle professionalita' inerenti agli istituti di cultura in collaborazione con le universita' e le Soprintendenze, anche ai sensi di quanto previsto con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 10 maggio 2001 (atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei).

  14. La Regione collabora con Stato, universita' ed enti locali per elaborare e...

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