Attuazione dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla coservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale.

Capo I Deroghe
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del

2 novembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge regionale:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 1, commi 3 e 4 e degli articoli 9 e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' dell'Art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'Art. 9 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'Art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2.

    D e r o g h e

  2. La Regione Liguria puo' adottare quale provvedimento di carattere eccezionale apposite deroghe di durata non superiore ad una stagione venatoria, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, per le seguenti ragioni:

    1. nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica;

    2. nell'interesse della sicurezza aerea;

    3. per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;

    4. per la protezione della flora e della fauna;

    5. ai fini della ricerca, dell'insegnamento;

    6. ai fini del ripopolamento e della reintroduzione, nonche' per l'allevamento connesso a tali operazioni;

    7. per consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccola quantita' nei limiti assegnati alla Regione.

  3. Le deroghe di cui al comma 1 devono essere adeguatamente motivate come previsto dall'Art. 19-bis della legge n. 157/1992 e successive modifiche.

  4. Ai sensi dell'Art. 7, comma 1, lettera d) della presente legge, le deroghe adottate per le ragioni di cui al comma 1, lettera g) sono vietate nelle Zone di protezione speciale (ZPS).

    Art. 3.

    Contenuto e procedure delle deroghe

  5. La Regione, previo parere obbligatorio dell'Istituto...

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