Ordinanza del 1 giugno 2006 (pervenuta alla Corte Costituzionale il 30 novembre 2006) emessa dalla Corte dei conti - Sez. giurisdizionale per la Regione Abruzzo - L'Aquila, nei giudizi riuniti sui conti resi dal tesoriere del comune di Scarino (Banca di Credito Cooperativo di Roma) ed altro. Corte dei conti - Controllo contabile giurisdizionale ...

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza di remissione alla Corte costituzionale sui giudizi di conto del tesoriere del comune di Scanno, relativi agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, iscritti, rispettivamente ai numeri del registro di segreteria della sezione, G.C.E.L. 16024, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, in ordine ai quali il magistrato relatore aveva depositato relazioni con le quali venivano prospettate questioni varie per la cui soluzione, nonche' per l'adozione di ogni provvedimento che fosse ritenuto necessario, veniva chiesta l'iscrizione del giudizio, a norma dell'art. 30 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038.

Con decreto del presidente della sezione datato 21 settembre 2005, l'udienza per la discussione dei giudizi in parola e' stata fissata per il giorno 5 aprile 2006, dandone comunicazione agli interessati in uno alla relazione del magistrato relatore.

Uditi nella pubblica udienza del 5 aprile 2006, il relatore cons. Silvio Benvenuto ed il sostituto procuratore generale, dottor Eugenio Musumeci.

P r e m e s s a

Il magistrato relatore ha prospettato alla cognizione e alla valutazione del Collegio una serie di questioni relative a specifici punti dei conti del tesoriere rispetto ai quali non e' stato possibile un'approfondita valutazione di merito, atteso che il conto consuntivo dell'ente non viene piu' inviato, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 58 del T.U. n. 142/1990, recepito dal T.U. n. 267/2000, art. 93, comma 2, cosicche' e' precluso, in conseguenza della medesima disposizione di legge, accertare, a consuntivo, l'effettivita' dei risultati finali di bilancio, con il rispetto dei principi di universalita', integrita' e veridicita', nonche' il rispetto delle regole poste con le leggi finanziarie in relazione al patto di stabilita' interno, anche nel caso in cui si manifestino, come nei conti in parola, dubbi sulla reale consistenza delle entrate, con la loro possibile sopravalutazione e il notevole scostamento fra previsioni, accertamento e riscossione delle stesse entrate; sulla consistenza dei residui attivi, con eventuale iscrizione di residui inesistenti; sul mancato pagamento di spese obbligatorie ed, in generale, sull'esistenza di debiti fuori bilancio; il tutto con aspetti tali da generare dubbi sulla attendibilita' del risultato di amministrazione.

Nella citata relazione si pone altresi' in rilievo che il sistema instaurato a seguito delle citate norme, in quanto ha limitato l'oggetto del giudizio al conto del tesoriere, suscita dubbi sulla sua conformita' ai criteri di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonche' all'art. 103 della Costituzione che demanda alla Corte dei conti la giurisdizione in materia di contabilita' pubblica. In data 31 marzo 2006, il sindaco del comune di Scanno ha trasmesso in ordine ai citati giudizi una memoria nella quale si fa presente che, a seguito dell'accertamento dei residui attivi effettuato dal responsabile dell'area amministrativa con determinazione n. 89 del 10 giugno 2004, ai sensi dell'art. 288, comma 3 del d. lgs. 18 agosto n. 267, e' risultato che una massa rilevante dei residui attivi, pari a euro 638.922,55, come riportato dal responsabile del servizio nella sua relazione, non erano fondati su titoli giuridici certi ed attendibili, per cui si e' provveduto alla loro cancellazione.

La loro iscrizione, secondo sempre quanto affermato nella memoria in parola, era manifestamente diretta a modificare in senso positivo il risultato finanziario, come sembrerebbe evincersi dall'intervento di un consigliere di maggioranza in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1999, quando afferma "anche questa volta si e' previsto il taglio di un bosco di lire 130.000.000 per chiudere in pareggio". Da questa affermazione si evincerebbe che non solo erano state messe in atto alchimie contabili, ma che a queste alchimie si ricorreva sistematicamente.

La memoria osserva poi che l'ulteriore esempio della previsione in entrata dell'anno 2000 del canone di affitto dei terreni dati in concessione all'ente Parco, con un contratto sottoscritto il 19 gennaio 2001, prevedeva il pagamento del canone di lire 107.184.000, con decorrenza dal 1° gennaio 2001.

Emergevano poi anche negli anni pregressi presunti debiti fuori bilancio per un rilevante ammontare. Ci si riferisce al caso del pagamento delle indennita' di un esproprio per la realizzazione della palestra polivalente, il cui progetto era stato approvato nel lontano 1991.

Con deliberazione di giunta comunale n. 134 del 22 agosto 2001 era stata approvata una transazione per pagamento dell'indennita' di esproprio di lire 264.400.000, oltre a lire 20.072.512 per le spese legali della parte avversa, senza che il consiglio comunale avesse provveduto a riconoscere la legittimita' del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di conseguenza - sottolinea la memoria - l'avanzo finanziario esposto in bilancio non risulterebbe reale.

Dopo altre considerazioni, il sindaco del comune di Scanno chiedeva nella memoria in parola che in sede di esame questa Sezione non si limitasse a verificare il rapporto di tesoreria e, quindi, la gestione di cassa, ma accertasse, attraverso una pronuncia giurisdizionale, la effettiva situazione finanziaria, con l'eventuale rettifica dei risultati finali.

Il Collegio riunito in Camera di consiglio, valutava, anche tenendo conto di quanto prospettato dal sindaco di Scanno nella sua memoria, che i dubbi di legittimita' costituzionale espressi nella citata relazione del consigliere relatore, non risultavano manifestamente infondati, e percio' ha ritenuto necessario sottoporre nuovamente al giudizio della Corte costituzionale la legittimita' costituzionale della norme che limitano la pronuncia giurisdizionale al conto di cassa, non solo in considerazione dell'espressa domanda formulata dal sindaco del comune che chiede si faccia chiarezza sulle disponibilita' finanziarie di cui puo' disporre in funzione dell'attuazione del suo programma di governo, ma in considerazione della riscontrata diffusione sul territorio regionale da parte di diversi enti del ricorso ad espedienti, quali la sopravalutazione delle entrate, il mantenimento di residui datati ed insussistenti, il ritardo o l'omissione dei pagamenti in relazione a impegni di spesa assunti, il differimento di impegni per spese gia' effettuate ad esercizi successivi (con abnorme crescita di oneri finanziari e spese di giudizio), che portano ad una non fedele rappresentazione del risultato finale di amministrazione.

Nel corso della discussione orale nella pubblica udienza del 5 aprile 2006, il Pubblico ministero ha preso atto delle anomalie risultanti dagli atti del giudizio, riservando alla...

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