Ordinanza del 5 aprile 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 dicembre 2006) emessa dal giudice di pace di Luino nel procedimento civile promosso da Morandi Beatrice contro comune di Luino Circolazione stradale - Infrazioni al codice della strada - Limiti massimi di velocita' - Superamento di oltre 10 e non piu' di 40 Km/h - Trattamento ...

IL GIUDICE DI PACE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. R.G. 661/2005 promossa da Morandi Beatrice contro il comune di Luino avente ad oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

Con ricorso depositato in cancelleria l'11 novembre 2005 Morandi Beatrice proponeva ricorso, in qualita' di conducente dell'autovettura Peugeot 307 targata CT972VK, avverso il verbale di contestazione della Polizia locale di Luino n. 225/A del 10 novembre 2005 per violazione dell'art. 142, comma 8, del c.d.s., in quanto la velocita' tenuta dal predetto veicolo, rilevata a mezzo autovelox 104/C2, superava, detratta la tolleranza di legge, di km 12 il limite di velocita' previsto per quel tratto di strada. Si doleva, la ricorrente, che per aver superato di solo 2 km/h il limite di km/h 10 di cui al precedente comma 7 dello stesso art. 142 era stato applicato il trattamento sanzionatorio del pagamento della somma di euro 143,00 e la decurtazione di due punti dalla patente di guida, trattamento fortemente deteriore rispetto a quello previsto dal predetto comma 7 contemplante, invece, il pagamento di appena euro 33,60 e nessuna decurtazione di punti.

All'udienza di comparizione la opponente assumeva che la sanzione inflitta col verbale impugnato non era assolutamente proporzionata alla violazione commessa. Attribuiva tale sproporzione all'ampiezza dei limiti di velocita' contenuti nel comma 8 dell'art. 142, che vanno da oltre 10 km/h fino a non oltre 40 km/h, comportante, percio', una disparita' di trattamento di dubbia costituzionalita'.

La suesposta situazione induce questo giudice a dubitare della legittimita' costituzionale sia della norma di cui al comma 8 dell'art. 142 del codice della strada sia della norma di cui al comma 9 dello stesso art. 142, per manifesta irragionevolezza e ingiustificata disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe nonche' per l'evidente sproporzione tra la sanzione e il disvalore dell'illecito, con conseguente svilimento della finalita' rieducativa della pena. Cio' emerge dal. raffronto tra i commi 7 e 8 e tra i commi 8 e 9, non senza considerare che il comma 9 addirittura difetta della fissazione del limite massimo di velocita', cosi' assoggettando ad una uguale sanzione tanto il superamento di appena 1 km/h del limite di velocita' di 40 km/h ivi previsto quanto il superamento di tale limite in misura indefinita. Non vi e' chi non veda una palese violazione dei principi di...

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