Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Eccepita inammissibilita' della questione per carenza di giurisdizione del giudice rimettente - Reiezione. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Istruzione pubblica - Graduatorie permanenti provinciali ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonche' dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promossi, con ordinanza del 17 marzo 2005 dal Tribunale amministrativo regionale del Molise, sezione di Campobasso, e con due ordinanze del 10 gennaio 2006 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania, rispettivamente iscritte al n. 316 del registro ordinanze del 2005, e n. 105 e n. 106 del registro ordinanze del 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie speciale, dell'anno 2005 e n. 16, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visti gli atti di costituzione di Eleonora D'Aimmo, di Daniela Miller e di Giovanni Scuderi nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 7 novembre 2006 il giudice relatore Sabino Cassese;

Uditi gli avvocati Giuseppe Ruta e Michele Marone per Eleonora D'Aimmo, Pietro Paterno' Raddusa per Daniela Miller e Giovanni Scuderi, e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di due giudizi promossi da alcuni docenti contro il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e avverso il Centro servizi amministrativi di Catania (C.S.A.), per ottenere l'annullamento delle graduatorie provinciali permanenti, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania, con due ordinanze pressoche' identiche (r.o. n. 106 e 105 del 2006) ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24, 28, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale del paragrafo B.3), lettera h), della tabella, prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 e allegata al medesimo decreto (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, nonche' dell'articolo 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nella parte in cui le suddette disposizioni prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni ordine e grado nei comuni di montagna, (anziche' limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, recante "Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna") a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, in particolare, nella parte in cui il comma 2 dell'art. 8-nonies consente la valutazione privilegiata del servizio reso in scuole di montagna a partire dall'anno scolastico 2003-2004, introducendo un meccanismo premiale, successivamente al momento della scelta delle sedi.

    Il punto della tabella impugnata - che disciplina la valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative ad ogni ordine e grado) - prevede che "il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare".

    L'art. 8-nonies, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 136 del 2004, contiene una disposizione di interpretazione autentica del punto B.3), lettera h) della citata tabella, secondo cui il raddoppio del punteggio viene attribuito al servizio prestato esclusivamente nella sede scolastica, ubicata in comune classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non anche a quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola, a partire dall'anno scolastico 2003-2004.

    Il Tribunale siciliano premette che: a) l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti, per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, era stata disposta con decreto direttoriale (31 marzo 2005), sulla base delle disposizioni impugnate (richiamate nell'allegato n. 2 e nella nota n. 3); b) il C.S.A. di Catania aveva proceduto all'individuazione delle scuole della provincia di Catania da considerare come "scuole di montagna" (nota del 22 giugno 2005, n. prot. 16849); c) nelle graduatorie provinciali aggiornate, pubblicate dal C.S.A. in data 25 luglio 2005, i ricorrenti venivano collocati in graduatoria in posizione deteriore a causa dell'attribuzione del doppio punteggio assegnato ai docenti per il servizio reso in "scuole di montagna" negli anni scolastici 2003-2004 e 2004-2005.

    Il Collegio remittente afferma la propria giurisdizione, atteso che l'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ha mantenuto la giurisdizione amministrativa di legittimita' in relazione alle procedure concorsuali per l'assunzione del personale delle amministrazioni pubbliche, tra le quali rientrano anche i concorsi per soli titoli.

    Quindi, nel ricostruire il quadro normativo, il Tribunale amministrativo regionale precisa che l'Amministrazione scolastica ha correttamente agito in attuazione delle disposizioni di legge in argomento, procedendo, al fine di assegnare il doppio punteggio, ad individuare le singole sedi scolastiche ubicate al di sopra dei seicento metri nell'ambito dell'elenco storico dei comuni classificati di montagna ai sensi della legge n. 991 del 1952, utilizzando quello predisposto dall'UNCEM (Unione Nazionale dei comuni e delle comunita' Montane), al quale deve riconoscersi carattere di ufficialita' e valore costitutivo.

    Con riferimento alla rilevanza della questione, il Tribunale amministrativo regionale osserva che, alla luce delle considerazioni che precedono, la richiesta cautelare avrebbe dovuto essere rigettata; tuttavia, il Tribunale - dopo aver concesso temporaneamente la cautela - ritiene di sottoporre contestualmente alla Corte la verifica della costituzionalita' della normativa in argomento al fine di pervenire alla decisione definitiva.

    Con riferimento alla non manifesta infondatezza, il Tribunale remittente deduce, sotto diversi profili, la violazione di piu' parametri costituzionali.

    L'individuazione nella legge della tabella di valutazione dei titoli determinerebbe, in violazione dell'art. 97, secondo comma, Cost. la compressione delle attribuzioni dell'Amministrazione, con l'ulteriore effetto di "sopprimere le garanzie di imparzialita' e responsabilita' dei funzionari, contemplate nell'art. 28 Cost., portando ad una loro completa deresponsabilizzazione".

    Inoltre, "pur non eliminandosi del tutto ogni forma di protezione giurisdizionale" sarebbe stato fortemente compromesso il diritto, costituzionalmente garantito, dei docenti precari di agire in giudizio per tutelare i loro diritti o interessi legittimi, "essendo stati questi costretti a intraprendere iniziative giudiziarie di estrema aleatorieta', dipendenti in tutto o in parte dall'eventuale proposizione di un incidente di costituzionalita' da parte del giudice adito, nonche' dall'esito favorevole del giudizio dinanzi la Corte costituzionale", con conseguente violazione degli artt. 24 e 113 Cost.

    Infine, il Tribunale ritiene che le norme impugnate, nella parte in cui prevedono il raddoppio del punteggio per il servizio prestato in scuole di ogni...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT