Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza di remissione - Indicazione, nella sola motivazione, di un parametro costituzionale senza alcuna argomentazione circa la sua violazione - Necessita' di scrutinio della questione in relazione a ...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Giovanni Maria FLICK;

Giudici: Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001), promosso con ordinanza del 27 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Sardegna sul ricorso proposto da Sipsa Ecologica S.r.l. contro la Regione Sardegna, iscritta al n. 18 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione della Regione Sardegna;

Udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2006 il giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

Udito l'avvocato Salvatore Alberto Romano per la Regione Sardegna.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Sardegna ha sollevato, con ordinanza del 27 settembre 2004, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 19, della legge della Regione Sardegna 24 aprile 2001, n. 6 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 3 e 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e in relazione agli artt. 5, 11, 18 e 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), nonche' in riferimento all'art. 41 della Costituzione.

    Il Tribunale rimettente precisa che il giudizio a quo, promosso da una societa' che gestisce, in territorio sardo, un impianto di termodistruzione specializzato nello smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, ha ad oggetto la legittimita' del provvedimento regionale con il quale la autorizzazione all'esercizio del detto impianto e' stata vincolata all'osservanza della previsione normativa contenuta nell'art. 6, comma 19, della legge regionale n. 6 del 2001, in base alla quale "e' fatto divieto di trasportare, stoccare, conferire, trattare o smaltire, nel territorio della Sardegna, rifiuti, comunque classificati, di origine extraregionale".

    Il rimettente, ricordato come il medesimo Tribunale amministrativo gia' aveva sollevato in passato, in termini analoghi, questione di legittimita' costituzionale della stessa disposizione ora censurata e che, in tale occasione, la Corte, con ordinanza n. 45 del 2004, ne aveva dichiarato la manifesta inammissibilita' per non avere, allora, il rimettente considerato che l'applicazione della norma impugnata era stata sospesa per effetto di altra norma, preesistente alla emissione della ordinanza con la quale la questione era stata sollevata, rileva che, avendo, alla data in cui la questione viene nuovamente trattata, cessato i suoi effetti la norma che disponeva la sospensiva, la fattispecie sottoposta al suo esame e' regolata dall'art. 6, comma 19, della legge regionale n. 6 del 2001.

    Nell'ordinanza di rimessione del 27 settembre 2004, cosi' come nella precedente, il Tribunale amministrativo regionale rileva, preliminarmente, come la tematica dedotta in giudizio non possa essere affrontata in termini di disapplicazione della legge regionale impugnata (per asserito contrasto con le direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE), in quanto la ricorrente individua il contrasto non con la normativa comunitaria, ma con i principi statali dettati dal d.lgs. n. 22 del 1997 (che ha dato attuazione alle suddette direttive nell'ordinamento nazionale).

    Il giudice a quo osserva, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, che piu' volte la Corte costituzionale ha affermato che il principio di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, stabilito dall'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 1997 - il quale vieta lo smaltimento di tali rifiuti in Regioni diverse da quella in cui sono stati prodotti - non e' applicabile rispetto ai rifiuti pericolosi, riguardo alla cui eliminazione vale, viceversa, il criterio della necessaria individuazione degli appropriati impianti specializzati, che non consente di...

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