Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Azioni esecutive dei creditori, mutuatari della cassa depositi e prestiti, nei confronti degli enti costruttori di case popolari ed economiche (IACP) - Esperibilita' subordinata al preventivo nulla-osta del Ministro...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), promosso con ordinanza del 13 settembre 2004 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia - Sezione distaccata di Lecce, sul ricorso proposto da I.COS. S.p.A. nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, iscritta al n. 1093 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visto l'atto di costituzione della I.COS. S.p.A;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Ritenuto che, nel corso di giudizio amministrativo per l'esecuzione del giudicato, costituito da sentenza del Tribunale di Brindisi di condanna dell'Istituto Autonomo Case Popolari (I.A.C.P.) di Brindisi al pagamento a favore della I.COS. S.p.A. di lire 104.816.630, oltre accessori e spese, il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato, con ordinanza 13 settembre 2004, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80, secondo comma, del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), laddove subordina l'esercizio dell'azione esecutiva nei confronti degli enti costruttori di case popolari al preventivo rilascio di nulla-osta amministrativo, per violazione dei principi di uguaglianza e di effettivita' della funzione giurisdizionale (art. 3 e 24 della Costituzione);

che il giudice rimettente premette: che la I.COS. S.p.A. aveva intimato infruttuosamente precetto all'istituto debitore; che aveva diffidato, senza esito, l'I.A.C.P. ad adempiere e che, in seguito a cio', aveva proposto ricorso chiedendo al giudice di adottare i provvedimenti necessari a dare completa ed effettiva attuazione alla sentenza;

che l'I.A.C.P. si era opposto deducendo l'assenza di preventivo nulla-osta all'azione esecutiva da parte del Ministero dei lavori pubblici (ora: Regione);

che, sotto il profilo della...

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