Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Dipendenti di imprese di navigazione aerea - Assistenti di volo - Diritti derivanti dal contratto di lavoro - Prescrizione biennale - Decorrenza dallo sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto e non gia' in cos...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 937 codice della navigazione promosso con ordinanza del 10 maggio 2006 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Fabrizio Fabbri e Alitalia s.p.a. iscritta al n. 302 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2007 il giudice relatore Luigi Mazzella;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 maggio 2006, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 937 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione), nella parte in cui tale norma consente il decorso del termine biennale di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione successivamente alla cessazione o risoluzione del rapporto di lavoro, anche laddove quest'ultimo sia assistito dalla cosiddetta "stabilita' reale" ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);

che, come riferisce il rimettente, l'Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., nel costituirsi in giudizio contro un dipendente che l'aveva convenuta per ottenere il riconoscimento di varie differenze retributive maturate nel corso degli anni, aveva eccepito la parziale estinzione per prescrizione dei crediti azionati, denunciando al contempo l'illegittimita' costituzionale dell'art. 937 del codice della navigazione, il quale prevede che i diritti derivanti dal contratto di lavoro al personale di volo si prescrivono col decorso del termine di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del rapporto;

che, osserva il giudice a quo, a differenza di quanto previsto...

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