Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Capo I Principi e funzionamento del servizio sanitario regionale

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 26

dell'8 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

Principi del servizio sanitario regionale

  1. Il Servizio sanitario regionale della Sardegna (SSR), assicura, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della collettivita', ai sensi dell'Art. 32 della Costituzione e delle disposizioni statati e regionali che ne sono svolgimento.

  2. I principi di sistema del SSR sono:

    1. la centralita' della persona, titolare del diritto alla salute;

    2. l'universalita' e l'equita' nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari;

    3. la globalita' della copertura assistenziale.

  3. La Regione assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza, garantiti sull'intero territorio regionale e finanziati con risorse pubbliche ai sensi dell'Art. 26, attraverso:

    1. le aziende sanitarie locali (ASL);

    2. le aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'Art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e universita', a norma dell'Art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419);

    3. l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale G. Brotzu;

    4. gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ove aventi sede nel territorio regionale;

    5. altri soggetti pubblici e privati accreditati con i quali la Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali.

  4. La Regione promuove la qualita' e l'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni resi dalle aziende e dagli altri soggetti di cui al comma 3, vigilando in particolare affinche' essi siano improntati ai principi della personalizzazione e dell'umanizzazione del trattamento e affinche' ogni persona che entra in contatto con il SSR sia accolta secondo i suoi bisogni e le sue esigenze assistenziali. Sono posti a carico del SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di. assistenza erogati a carico SSR le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

    1. non rispondono a necessita' assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale e regionale;

    2. non soddisfano i principi dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non e' dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

    3. non adempiono, in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, al principio dell' economicita' nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse stesse quanto a modalita',di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

  5. Il SSR valorizza le responsabilita' individuali e collettive nel la promozione di stili di vita idonei alla tutela della salute e favorisce la partecipazione degli utenti, singoli o associati, alla valutazione dei servizi sanitari, secondo quanto previsto negli atti aziendali di cui all'Art. 9.

  6. Il SSR valorizza le risorse umane e le competenze professionali degli operatori anche attraverso la formazione continua, sostiene la loro partecipazione alle attivita' di ricerca, promuove il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza.

  7. La Regione promuove l'efficienza del SSR sviluppando in particolare iniziative, anche sperimentali e con modalita' innovative, per la qualificazione dell'assistenza, per la razionalizzazione della spesa sanitaria e per la semplificazione dei processi amministrativi.

  8. La Regione si raccorda, secondo il principio di leale collaborazione con le altre regioni e con lo Stato sia mediante rapporti di autocoordinamento e di coordinamento bilaterale o multilaterale, sia in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, oltre che di conferenza unificata di cui al capo terzo del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione e ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali); promuove la puntuale attuazione degli obblighi comunitari e il raccordo per gli indirizzi e le decisioni di protezione della salute deliberati a livello di Unione europea.

  9. Le aziende sanitarie di cui alle lettere a), b) e e) del comma 3 partecipano all'elaborazione del Piano regionale dei servizi sanitari e degli altri strumenti di programmazione da esso previsti.

  10. Gli enti locali partecipano alla programmazione regionale e aziendale delle attivita' e alla verifica dei risultati di saluta delle ASL, nonche' alla programmazione delle attivita' ed alla verifica dei risultati di salute dell'azienda ospedaliera e delle aziende ospedalierouniversitarie, secondo specifiche modalita' stabilite dalla Regione.

  11. Le Universita' di Cagliari e di Sassari collaborano con il SSR, in particolare in vista della formazione del relativo personale, dello sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, con speciale attenzione al quadro epidemiologico proprio della Sardegna; i rapporti con la Regione sono regolati, oltre che dai principi fondamentali. contenuti nella legislazione statale e dalle disposizioni della presente legge, da specifici protocolli di intesa.

  12. L'assistenza sanitaria e quella sociale sono integrate sulla base dei principi stabiliti dall'Art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), dal Piano regionale dei servizi sociali e dal Piano regionale dei servizi sanitari.

    Art. 2.

    Aziende sanitarie locali

  13. Le Aziende sanitarie locali (ASL) della Sardegna, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:

    1. Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Sassari;

    2. Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Olbia-Tempio;

    3. Azienda sanitaria locale n. 3 di Nuoro coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Nuoro;

    4. Azienda sanitaria locale n. 4 di Lanusei coincidente con l'ambito territoriale della provincia dell'Ogliastra;

    5. Azienda sanitaria locale n. 5 di Oristano coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Oristano;

    6. Azienda sanitaria locale n. 6 di Saniuri coincidente con l'ambito territoriale della provincia del Medio Campidano;

    7. Azienda sanitaria locale n. 7 di Carbonia coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Carbonia-Iglesias;

    8. Azienda sanitaria locale n. 8 di Cagliari coincidente con l'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

    Art. 3.

    Erogazione delle prestazioni sanitarie

  14. L'esercizio di attivita' sanitarie da parte di strutture pubbliche o private e' disciplinato dai principi tratti dagli articoli 8, 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, dalle disposizioni della presente legge e dalle disposizioni adottate dalla giunta regionale ai sensi del comma 2.

  15. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attivita' sanitarie sono subordinati alle relative autorizzazioni, ai sensi degli articoli 5 e 6. L'esercizio di attivita' sanitarie per conto del SSR e' subordinato all'accreditamento istituzionale ai sensi dell'Art. 7. La remunerazione delle attivita' svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati e' subordinata alla definizione degli accordi e alla stipulazione dei rapporti contrattuali ai sensi dell'Art. 8.

  16. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il SSR e' disciplinato dall'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni. Le attivita' dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, delle farmacie pubbliche e private, nonche' dei professionisti di cui al comma 2-bis dell'Art. 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, sono raccordate con le attivita' e le funzioni delle ASL, di regola a livello distrettuale.

  17. Le disposizioni della presente legge relative alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sanitari si applicano anche alle strutture, alle prestazioni e ai servizi sociosanitari.

    Art. 4.

    Tutela del diritto del cittadino alla salute e al benessere

  18. E' compito della Regione:

    1. impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione di interventi di comunicazione, educazione e promozione della salute in collaborazione con il sistema scolastico, gli ordini professionali, l'universita' e con le organizzazioni di volontariato, di promozione sociale e della cooperazione sociale, nonche' per la partecipazione alla verifica della qualita' dei servizi e delle prestazioni erogate e alla verifica dei risultati;

    2. emanare linee guida per la omogenea definizione delle Carte dei servizi e sovraintendere al processo di attuazione delle stesse;

    3. impartire direttive alle aziende sanitarie per l'attuazione del consenso informato e per assicurare ai cittadini l'esercizio della libera scelta nell'accesso alle...

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