Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2007 (del Presidente del Consiglio dei ministri) Alimenti e bevande - Norme della Provincia di Bolzano - Introduzione di un marchio di qualita' con indicazione d'origine, per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari - Previsione di due variant...

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, commi 2 e 3 e relativo allegato A della legge provinciale n. 11 del 18 ottobre 2006, pubblicata nel B.U.R. n. 44 del 31 ottobre 2006, recante: "Modifiche di leggi provinciali in vari settori", per violazione degli articoli 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (dD.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 4 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, nonche' degli articoli 5, 6, 116, 117, commi primo e secondo lett. e) della Costituzione.

Fatto e diritto

L'art. 1, comma 2, della legge in epigrafe sostituisce l'art. 3, comma 1, della l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, disponendo che "per le finalita' di cui all'art. 1 e per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari con un elevato standard qualitativo controllato e' introdotto il Marchio di qualita' con indicazione d'origine, secondo l'allegato A. La dizione Qualita' di cui all'allegato A puo' essere usata in diverse varianti linguistiche".

Il comma 3 dello stesso articolo sostituisce l'allegato A di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, cosi' risultando due sole versioni del Marchio di qualita' (il quale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della l.p. n. 12/2005 e' di titolarita' della Provincia), e cioe' "Qualitat Sudtirol" e "Qualita' Alto Adige".

Risulta dunque la liberta' della provincia di usare nella promozione turistica il marchio "Qualitat Sudtirol" con esclusione di ogni riferimento all'Alto Adige e alla lingua italiana, e viceversa.

Giova premettere che con ricorso tempestivamente notificato il Governo impugno' la l.p. 22 dicembre 2005, n. 12, per violazione degli artt. 4, 8, 9 e 100 dello statuto speciale (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dell'art. 4, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, e degli artt. 6, 116, 117, commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione. Si sostenne, in particolare, nell'impugnativa che i marchi che comprendono la sola dizione italiana o la sola dizione tedesca introducono una forma di disgregazione della comunita' regionale provinciale in contrasto con le norme appena indicate: nella originaria formulazione dell'allegato A alla legge provinciale n. 12/2005 si prevedevano cinque varianti del...

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