Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Rifiuto di rimborso di quote d'imposta inesigibili - Ricorso dell'esattore di ente impositore - Notifica all'amministrazione interessata e comunicazione alla stessa del decreto di fissazione d'udienza e del deposito di documenti da parte del ricorrente - Mancata previs...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, promossi con ordinanze del 26 aprile, del 13 e del 19 luglio 2004 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 753, 754 e 755 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2004.

Visti gli atti di costituzione della S.p.a Montepaschi Se.Ri.T., nonche' gli atti di intervento del presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 2006 il giudice relatore Paolo Maddalena;

Uditi gli avvocati Giovanni Di Salvo e Augusto Ermetes per la S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T e l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con tre ordinanze di identico tenore, emesse il 26 aprile, il 13 luglio ed il 19 luglio 2004, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli articoli 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 52, 53 e 54 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nella parte in cui, nel disciplinare il ricorso dell'esattore per rifiutato rimborso di quote di imposta inesigibili, non prevedono che l'atto introduttivo del giudizio sia notificato all'amministrazione e che a questa siano comunicati il decreto di fissazione d'udienza e il deposito di documenti da parte del ricorrente.

    La questione e' stata sollevata nel corso di altrettanti giudizi promossi dalla S.p.a. Montepaschi Se.Ri.T., gia' commissario governativo del servizio di riscossione tributi nella Regione Siciliana, aventi ad oggetto l'impugnazione di decreti di rigetto di ricorsi gerarchici emessi dall'Assessore regionale al bilancio e alle finanze in esito all'impugnativa di provvedimenti di diniego di rimborso o discarico della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, decreti motivati sul rilievo della mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettiva inesigibilita' delle quote di imposta date in carico all'agente della riscossione e non riscosse.

    Premesso che l'atto introduttivo dei giudizi non risulta essere stato notificato ne' alla Regione Siciliana ne' all'Agenzia delle Entrate (le quali, pertanto, non si sono costituite), e che il pubblico ministero ha chiesto che venisse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il giudice rimettente osserva che gli articoli da 52 a 54 del citato regolamento non prevedono la necessita' della...

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