Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Legittimazione del giudice tutelare a sollevare questione di legittimita' costituzionale - Sussistenza. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23. Capacita' giuridica e di agire - Amministrazione di sostegno...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, promosso con ordinanza del 3 gennaio 2006 dal giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia, sul ricorso proposto da F.M. ed altri, iscritta al n. 143 del registro ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 25 ottobre 2006 il giudice relatore Alfio Finocchiaro.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da F.M., F.S., F.M. e F.P. - i quali, con ricorso del 3 marzo 2005, avevano chiesto la nomina di un amministratore di sostegno a favore del fratello F.M., deducendo le sue precarie condizioni di salute, tali da precludergli la possibilita' di curare i propri interessi - il giudice tutelare del Tribunale di Venezia - sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza del 3 gennaio 2006, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 407 e 410 del codice civile, nel testo introdotto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), nella parte in cui non subordinano al consenso dell'interessato l'attivazione della predetta misura ed il compimento dei singoli atti gestionali, o comunque non attribuiscono efficacia paralizzante al suo dissenso in ordine a tale attivazione e al compimento di tali atti;

che il giudice rimettente premette che, dalla disposta perizia medico-legale, e' emerso che il beneficiario aveva subito un profondo danno cerebrale a causa della rottura di un'arteria temporale, con conseguente formazione di un vasto ematoma, cerebrale che aveva causato gravissimi deficit motori nonche' a carico del linguaggio, con perdita temporanea della capacita' di parlare e scrivere, ma con una residua capacita' cognitiva, tale da potersi desumere la possibilita' per lo stesso di comprendere il significato di alcuni messaggi ed informazioni, anche di...

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