Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficolta' in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004. Approvazione.
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 11 ottobre 2006
IL PRESIDENTE
Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'Art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficolta';
Visto in particolare il comma 2 dell'Art. 16 della citata legge regionale, il quale stabilisce che le modalita' applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilita' ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;
Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli ´Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaª pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 10 ottobre 2004;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1658 dell'8 luglio 2005 con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficolta';
Considerato che il regolamento in questione e' stato notificato alla Commissione europea, la quale, con nota del 26 luglio 2006, ha comunicato la propria decisione favorevole C(2006) 3453;
Visto il ´Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionaliª approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1973 del 25 agosto 2006;
Decreta:
E' approvato il ´Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficolta', in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18ª, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 18 settembre 2006
ILLY
Art. 1.
F i n a l i t a'
-
Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficolta', in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.
-
Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti per la realizzazione, da parte di imprese agricole singole ed associate di produzione primaria in difficolta' rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa, di appositi piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditivita' e dell'efficienza economico-finanziaria delle stesse.
-
I finanziamenti di cui al comma 2 sono altresi' concessi per le medesime finalita' a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficolta' che:
-
trasformano e commercializzano prodotti agricoli;
-
rispondono alla definizione comunitaria di piccola impresa;
-
-
Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 2 gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 2.
Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti
-
Ai fini del presente regolamento sono considerate in difficolta' le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:
-
societa' a responsabilita' limitata che ha perso piu' della meta' del capitale sociale e la perdita di piu' di un quarto ditale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
-
societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa' che ha perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', e la perdita di piu' di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
-
tutte le forme di societa', qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.
-
-
Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, e nel presupposto di un aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi negli...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA