Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficolta' in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 11 ottobre 2006

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 ed in particolare l'Art. 16 concernente l'istituzione di un programma di intervento a favore delle imprese agricole in difficolta';

Visto in particolare il comma 2 dell'Art. 16 della citata legge regionale, il quale stabilisce che le modalita' applicative del comma 1 sono definite con atto regolamentare da trasmettere alla Commissione europea per l'esame di compatibilita' ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE;

Vista la comunicazione della Commissione europea inerente gli ´Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltaª pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 244 del 10 ottobre 2004;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1658 dell'8 luglio 2005 con la quale e' stato approvato in via preliminare il regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficolta';

Considerato che il regolamento in questione e' stato notificato alla Commissione europea, la quale, con nota del 26 luglio 2006, ha comunicato la propria decisione favorevole C(2006) 3453;

Visto il ´Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionaliª approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1973 del 25 agosto 2006;

Decreta:

E' approvato il ´Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole ed associate in difficolta', in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18ª, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 18 settembre 2006

ILLY

Regolamento recante le modalita' applicabili per la concessione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole singole e associate in difficolta' in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18/2004.

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' applicative degli interventi a favore delle imprese agricole, singole ed associate, in difficolta', in esecuzione dell'Art. 16, commi 1 e 2, della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18.

  2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in finanziamenti per la realizzazione, da parte di imprese agricole singole ed associate di produzione primaria in difficolta' rispondenti alla definizione comunitaria di piccola e media impresa, di appositi piani di ristrutturazione al fine di permettere il ripristino a lungo termine della redditivita' e dell'efficienza economico-finanziaria delle stesse.

  3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono altresi' concessi per le medesime finalita' a titolo di aiuto individuale alle imprese agricole singole ed associate in difficolta' che:

    1. trasformano e commercializzano prodotti agricoli;

    2. rispondono alla definizione comunitaria di piccola impresa;

  4. Sono esclusi dai finanziamenti di cui al comma 2 gli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura.

    Art. 2.

    Requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti

  5. Ai fini del presente regolamento sono considerate in difficolta' le imprese agricole che si trovano in uno dei seguenti casi:

    1. societa' a responsabilita' limitata che ha perso piu' della meta' del capitale sociale e la perdita di piu' di un quarto ditale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

    2. societa' in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilita' illimitata per i debiti della societa' che ha perso piu' della meta' dei fondi propri, quali indicati nei conti della societa', e la perdita di piu' di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;

    3. tutte le forme di societa', qualora ricorrano le condizioni previste dalle norme nazionali per avviare nei loro confronti una procedura concorsuale per insolvenza.

  6. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al comma 1, e nel presupposto di un aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi negli...

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