Ordinanza emessa il 20 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 24 novembre 2006) dal tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Maloli Balig ed altro Reati e pene - Circostanze del reato - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, de...

IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento n. 10268/06 a carico di Maloli Balig, nato in Marocco il 2 novembre 1976 + alias, e di Huaci Kais, nato in Tunisia il 5 febbraio 1977 + alias, imputati del reato di cui all'art. 73/primo comma d.P.R. n. 309/1990, per aver in concorso detenuto e ceduto ad un soggetto non identificato un involucro, all'uopo estratto dalla bocca da uno dei predetti, simile ad altri ritagli di cellophane poi abbandonati dai medesimi e contenente sostanza stupefacente che nel capo di imputazione si indica di tipo non precisamente individuato;

Atteso che all'imputato Huaci Kais e' stata contestata la recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99/quarto comma c.p., cio' in relazione alle risultanze dell'accertamento AFIS che ha posto in luce i nomi utilizzati nel tempo dal predetto e le condanne dallo stesso sotto altro nome riportate;

Considerato che gli imputati hanno chiesto la definizione del processo con giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di tabulati di telefonate in entrata e in uscita dai rispettivi cellulari;

Considerato che la documentazione e' stata acquisita e che il processo puo' essere definito sulla base degli atti raccolti;

Atteso che, valutate le modalita' del fatto, la quantita' di stupefacente detenuta e/o ceduta, pari ad un involucro ceduto ad un ordinario acquirente su strada (essendo il fatto commesso in data 6 marzo 2006 e dunque dopo le modifiche apportate dalla legge n. 49/2006 il trattamento sanzionatorio non e' diverso per i vari tipi di droga) e la concreta offensivita' della condotta, risulta in atto applicabile l'attenuante di cui all'art. 73/quinto comma d.P.R. n. 309/1990, che prevede una pena oscillante da anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa ad anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa in luogo della pena edittale oscillante tra un minimo di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa e un massimo di anni venti di reclusione ed euro 260.000,00 di multa;

Considerato che ai sensi dell'art. 69/quarto comma c.p., come modificato dall'art. 3 legge n. 251/2005, essendo ravvisabile la recidiva reiterata, l'attenuante potrebbe al piu' essere reputata equivalente, con la conseguenza che per il fatto dovrebbe in sede di condanna irrogarsi una pena minima di anni sei di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, da ridursi solo di un terzo per la diminuente di cui all'art. 442 c.p.p.;

Considerato che il riformulato art. 69/quarto comma c.p. sembra porsi in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT