Ordinanza emessa il 5 maggio 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 27 novembre 2006) dal tribunale di Oristano nel procedimento civile promosso da Carta Giovanni contro Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Impiego pubblico - Personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed a...

IL GIUDICE DEL LAVORO

Ha pronunciato all'udienza del 5 maggio 2005 a seguito di eccezione sollevata dai ricorrenti la seguente ordinanza ex art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87 nella causa promossa da Carta Giovanni nel procedimento n. 1205/2005 pendenti innanti codesto giudice contro il Ministero dell'istruzione universita' e ricerca.

Premesso che

  1. - Il procedimento calendato in epigrafe ha ad oggetto, l'accertamento del diritto del ricorrente, per effetto del passaggio dagli EE.LL. nei ruoli del personale ATA dello Stato e previa declaratoria dell'illegittimita' dell'art. 3 Accordo ARAN - Sindacati del 20 luglio 2000, dell'art. 3 d.m. 5 aprile 2001, nonche' dell'art. 8 legge n. 124/1999, all'integrale riconoscimento dell'anzianita' maturata, ai fini giuridici ed economici, nei ruoli dell'ente locale di provenienza e pertanto ad essere inquadrati nella classe di anzianita' corrispondente prevista dal C.C.N.L. comparto scuola;

  2. - La giurisprudenza della suprema Corte in diverse pronunce, condividendo l'indirizzo giurisprudenziale della gran parte dei tribunali di merito, ha riconosciuto che "al dipendente ATA, gia' in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti normativi ed economici stabiliti dal C.C.N.L. del comparto scuola, considerandolo come appartenente a detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale di provenienza" (Cass. civ. sez. lav. 15 aprile 2005 n. 7849; Cass. civ. sez. lav. 4 marzo 2005 n. 4722; Cass. civ. sez. lav. 3 marzo 2005 n. 4576; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3478; Cass. civ. sez. lav. 21 febbraio 2005 n. 3477; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3361; Cass. civ. sez. lav. n. 3357; Cass. civ. sez. lav. 18 febbraio 2005 n. 3356; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3225; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3224; Cass. civ. sez. lav. 17 febbraio 2005 n. 3223);

  3. - Tuttavia, l'attuale Governo nell'elaborare il disegno di legge finanziaria 2006 ha introdotto un emendamento, comma 149-quater, con cui ha disposto che il secondo comma dell'art. 8 della legge n. 1234/1999 deve essere interpretato nel senso che l'inquadramento del personale ATA transitato dagli Enti locali allo Stato deve essere effettuato con il principio della temporizzazione anziche' mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato nel ruolo di provenienza, fatti salvi i diritti di chi ha gia' impugnato il proprio inquadramento, maturati a seguito di sentenze passate in giudicato;

  4. - La predetta disposizione e' stata trasfusa nel comma 218 della legge finanziaria 23 dicembre 2005;

    Tutto cio' premesso questo giudice, lette le note autorizzate depositate dalle parti, ritiene di accogliere l'eccezione di non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale del comma 218 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, di cui in premessa, per i seguenti

    Motivi

  5. - Contenuto della norma di interpretazione autentica.

    L'art. 1, comma 218, della legge finanziaria 2006 "interpreta" l'art. 8, comma 2, della legge n. 124/1999.

    Preliminarmente, occorre precisare che la necessita' di effettuare l'interpretazione autentica di una norma di legge sorge solamente quando la norma in questione, a causa della ambigua formulazione, si presta ad essere interpretata diversamente, ingenerando confusione tra gli operatori del diritto. Invero, nel caso di specie dall'esame dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 si evince inequivocabilmente la chiarezza del disposto normativo. Il tenore letterale della norma, non lascia adito ad alcun dubbio interpretativo: dispone infatti, che nei passaggi dagli EE.LL. allo Stato, al personale ATA devono essere riconosciuti, ai fini giuridici ed economici, l'anzianita' maturata presso l'ente locale di provenienza, risultando inequivoca la volonta' del legislatore. La stessa giurisprudenza di legittimita' (V. sentenze citate in premessa), intervenuta in merito, ha suffragato ogni dubbio in merito alla portata precettiva della predetta norma.

    Pertanto, gia' alla luce di tali profili risulta piuttosto dubbia la valenza di norma di...

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