Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche' in materia di personale.
Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria
Giulia n. 44 del 2 novembre 2006
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
O g g e t t o
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Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria).
Art. 2.
Trasferimento delle funzioni
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Sono trasferite alle aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
Art. 3.
Forme di collaborazione
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Per le funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'Art. 2 del decreto legislativo n. 126/2005 si intendono previste in favore delle aziende per i servizi sanitari medesime.
Art. 4.
Trasferimento di risorse finanziarie
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Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005. Sono altresi' assegnati alle aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005.
Art. 5.
Rendicontazione
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Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni azienda per i servizi sanitari trasmette alla direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2005.
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La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo n. 126/2005.
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Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005, le aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.
Art. 6.
Trasferimento di risorse strumentali e organizzative
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Per l'esercizio delle funzioni trasferite le aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero della salute, secondo le modalita' di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).
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La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari medesime.
Capo II
Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale nonche' in
materia di personale
Art. 7.
Consulta regionale per l'educazione continua in medicina
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E' istituita, presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanita' coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.
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la consulta e' composta da:
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l'assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;
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un componente designato congiuntamente dalle aziende per i servizi sanitari;
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un componente designato congiuntamente dalle aziende ospedaliere;
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un componente designato congiuntamente dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;
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un componente designato dall'universita' degli studi di Trieste;
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un componente designato dall'universita' degli studi di Udine;
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due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;
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un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;
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un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;
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un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
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un componente designato dall'ordine regionale degli psicologi;
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un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;
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un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;
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un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;
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un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;
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un componente designato dall'associazione nazionale tecnici di laboratorio;
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un componente designato dall'associazione italiana tecnici audiometristi;
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un componente designato dall'associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;
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un componente designato dall'associazione italiana fisioterapisti;
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un componente designato dall'associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;
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un componente designato dall'associazione nazionale educatori professionali;
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un componente designato dall'associazione nazionale dietisti;
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un componente designato dalla federazione logopedisti italiani - triveneto;
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un componente designato dall'associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;
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un componente designato dall'associazione italiana terapisti occupazionali;
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un componente designato dal centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;
aa) un componente designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie;
bb) un componente designato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;
cc) un componente designato dall'agenzia regionale della sanita'.
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La consulta e' costituita con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.
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Ai componenti esterni e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della consulta, nonche' il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.
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La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
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Le funzioni di segreteria della consulta sono assicurate dalla direzione centrale salute e protezione sociale.
Art. 8.
Modifica della legge regionale n. 43/1981
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Al secondo comma dell'Art. 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».
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Al secondo comma dell'Art. 40 della legge regionale n. 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».
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Il secondo e il terzo comma dell'Art. 42 della legge regionale n. 43/1981 sono sostituiti dal seguente:
2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.
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Art. 9. Modifica del termine previsto dall'Art. 5 della legge regionale n.
20/1999
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Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'Art. 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
Art. 10.
Modifica dell'Art. 13 della legge regionale n. 12/1 994
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La lettera d) del comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e' sostituita dalla seguente:
d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;
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Art. 11. Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale
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L'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» e' autorizzata a costituire...
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