Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonche' in materia di personale.

Capo I
Disposizioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 44 del 2 novembre 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

  1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano l'esercizio delle funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria attribuite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 126 (norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria).

    Art. 2.

    Trasferimento delle funzioni

  2. Sono trasferite alle aziende per i servizi sanitari le funzioni e i compiti di cui alle lettere a), c), u) e v) della tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 (individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

    Art. 3.

    Forme di collaborazione

  3. Per le funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari, le forme di collaborazione di cui all'Art. 2 del decreto legislativo n. 126/2005 si intendono previste in favore delle aziende per i servizi sanitari medesime.

    Art. 4.

    Trasferimento di risorse finanziarie

  4. Le risorse finanziarie attribuite dallo Stato alla Regione per il finanziamento delle funzioni trasferite sono assegnate alle aziende per i servizi sanitari a eccezione degli importi di cui all'Art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005. Sono altresi' assegnati alle aziende per i servizi sanitari gli importi derivanti dagli eventuali conguagli, come determinati dall'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005.

    Art. 5.

    Rendicontazione

  5. Entro trenta giorni dallo scadere del primo anno di esercizio delle funzioni, ogni azienda per i servizi sanitari trasmette alla direzione centrale salute e protezione sociale la rendicontazione degli importi liquidati o accertati nell'esercizio delle funzioni indicate all'Art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 126/2005.

  6. La rendicontazione di cui al comma 1 deve essere effettuata utilizzando la tabella allegata al decreto legislativo n. 126/2005.

  7. Fino alla rideterminazione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni a regime, prevista dall'Art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 126/2005, le aziende per i servizi sanitari provvedono a effettuare, di anno in anno, la rendicontazione di cui al comma 1.

    Art. 6.

    Trasferimento di risorse strumentali e organizzative

  8. Per l'esercizio delle funzioni trasferite le aziende per i servizi sanitari accedono ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del Ministero della salute, secondo le modalita' di cui all'Art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).

  9. La documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite alle aziende per i servizi sanitari sono trasferiti alle aziende per i servizi sanitari medesime.

    Capo II
    Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale nonche' in
    materia di personale

    Art. 7.

    Consulta regionale per l'educazione continua in medicina

  10. E' istituita, presso la direzione centrale salute e protezione sociale, la consulta regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di analizzare i bisogni formativi dei professionisti della sanita' coinvolti nel processo di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e di contribuire all'individuazione degli obiettivi formativi.

  11. la consulta e' composta da:

    1. l'assessore alla salute e protezione sociale, o da un suo delegato, con funzioni di presidente;

    2. un componente designato congiuntamente dalle aziende per i servizi sanitari;

    3. un componente designato congiuntamente dalle aziende ospedaliere;

    4. un componente designato congiuntamente dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici;

    5. un componente designato dall'universita' degli studi di Trieste;

    6. un componente designato dall'universita' degli studi di Udine;

    7. due componenti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, di cui uno per la professione medica e uno per la professione odontoiatrica;

    8. un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici veterinari;

    9. un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei biologi;

    10. un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;

    11. un componente designato dall'ordine regionale degli psicologi;

    12. un componente designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei chimici;

    13. un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

    14. un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali delle ostetriche;

    15. un componente designato congiuntamente dai collegi provinciali dei tecnici sanitari di radiologia;

    16. un componente designato dall'associazione nazionale tecnici di laboratorio;

    17. un componente designato dall'associazione italiana tecnici audiometristi;

    18. un componente designato dall'associazione italiana tecnici neurofisiopatologia;

    19. un componente designato dall'associazione italiana fisioterapisti;

    20. un componente designato dall'associazione unione nazionale personale ispettivo sanitario d'Italia;

    21. un componente designato dall'associazione nazionale educatori professionali;

    22. un componente designato dall'associazione nazionale dietisti;

    23. un componente designato dalla federazione logopedisti italiani - triveneto;

    24. un componente designato dall'associazione italiana ortottisti assistenti in oftalmologia;

    25. un componente designato dall'associazione italiana terapisti occupazionali;

    26. un componente designato dal centro regionale di formazione per l'area della medicina generale;

    aa) un componente designato dall'istituto zooprofilattico sperimentale delle venezie;

    bb) un componente designato dall'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

    cc) un componente designato dall'agenzia regionale della sanita'.

  12. La consulta e' costituita con decreto del direttore della direzione centrale salute e protezione sociale e dura in carica tre anni. I componenti possono essere riconfermati.

  13. Ai componenti esterni e' corrisposto un gettone di presenza per ciascuna seduta, quantificato con il decreto di costituzione della consulta, nonche' il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

  14. La mancata partecipazione senza giustificativo motivo ad almeno quattro sedute consecutive della consulta comporta la decadenza del componente, che viene sostituito con le modalita' di cui ai commi 2 e 3.

  15. Le funzioni di segreteria della consulta sono assicurate dalla direzione centrale salute e protezione sociale.

    Art. 8.

    Modifica della legge regionale n. 43/1981

  16. Al secondo comma dell'Art. 39 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica), le parole: «scelti rispettivamente su terne formulate» sono sostituite dalla seguente: «designati».

  17. Al secondo comma dell'Art. 40 della legge regionale n. 43/1981, dopo la parola: «farmacista» sono inserite le seguenti: «titolare di farmacia».

  18. Il secondo e il terzo comma dell'Art. 42 della legge regionale n. 43/1981 sono sostituiti dal seguente:

    2. I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

    .

    Art. 9. Modifica del termine previsto dall'Art. 5 della legge regionale n.

    20/1999

  19. Con riferimento alle opere sanitarie o a carattere prevalentemente sanitario, in deroga a quanto previsto dall'Art. 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonche' per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), il termine di cui al comma 1 del medesimo articolo viene fissato in sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicizzazione dei programmi di interventi realizzabili con capitali privati, che va effettuata in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 153, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

    Art. 10.

    Modifica dell'Art. 13 della legge regionale n. 12/1 994

  20. La lettera d) del comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), e' sostituita dalla seguente:

    d) partecipano alla definizione del mandato da assegnare ai direttori generali delle aziende per i servizi sanitari mediante apposita intesa con la Regione cui pervenire prima delle nomine;

    .

    Art. 11. Costituzione di una fondazione per la realizzazione di un centro di cure palliative e di una residenza sanitaria assistenziale

  21. L'azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli» e' autorizzata a costituire...

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