Norme in materia di cooperazione sociale.

Capo I
Ruolo della cooperazione sociale
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia

Giulia n. 44 del 2 novembre 2006

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t a'

  1. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale forma di autogestione e partecipazione diretta dei cittadini ai processi solidaristici di sviluppo economico e di crescita del patrimonio sociale delle comunita' locali regionali, di emancipazione e di sostegno alle fasce deboli della popolazione, di costruzione di reti civiche e di progetti e interventi volti a realizzare il buon governo e il benessere delle comunita' locali.

  2. Le cooperative sociali e i loro organismi rappresentativi sono coinvolti nella programmazione e attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali secondo le modalita' indicate dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la quale disciplina in particolare le procedure di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi sanitari, assistenziali ed educativi.

  3. L'amministrazione regionale, in attuazione dell'Art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), e con finalita' di sostegno della cooperazione sociale nel perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini:

    1. istituisce e regolamenta l'albo regionale delle cooperative sociali;

    2. stabilisce interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale;

    3. prevede i contenuti delle convenzioni-tipo tra le cooperative sociali e i loro consorzi e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione;

    4. fissa i criteri per la selezione delle cooperative sociali con cui concludere le convenzioni di cui all'Art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991;

    5. definisce i principi concernenti il raccordo della cooperazione sociale con l'attivita' dei servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione.

  4. La Regione promuove, sostiene e valorizza in particolare le cooperative sociali qualificate da:

    1. coerenza organizzativa e funzionale con i principi concernenti il coinvolgimento dei soci, dei lavoratori e dei destinatari delle attivita' nella vita associativa, da perseguire attraverso l'informazione, la consultazione e la partecipazione democratica nelle scelte da adottare;

    2. radicamento organico e stabile con il territorio in cui svolgono le loro attivita', attraverso la collaborazione con enti e associazioni esponenziali degli interessi sociali delle comunita' territoriali;

    3. orientamento delle attivita' a favore delle persone piu' bisognose di aiuto e sostegno, in quanto incapaci di provvedere alle proprie esigenze;

    4. qualita' ed efficacia dei processi di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, alla cui progettazione e attuazione collaborino attivamente, oltre alle cooperative sociali, gli enti pubblici competenti e le stesse persone svantaggiate;

    5. presenza al proprio interno di persone svantaggiate in misura superiore alla percentuale minima prevista dall'Art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991;

    6. produzione di innovazioni che migliorino le capacita' operative nello svolgimento delle loro attivita'.

    Capo II
    Albo regionale delle cooperative sociali

    Art. 2.

    Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 79/1982

  5. Dopo il comma 5 dell'Art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), come sostituito dall'Art. 1, comma 1, della legge regionale n. 19/1993, sono aggiunti i seguenti:

    5-bis. Oltre che nella sezione h), di cui al comma 3, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attivita' da esse svolta.

    5-ter. Si applicano alle cooperative sociali le norme relative alle sezioni in cui le cooperative stesse operano..

    Art. 3.

    Istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali

  6. E' istituito presso la direzione centrale attivita' produttive l'albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato albo.

  7. L'albo e' pubblico e si articola nelle seguenti sezioni:

    1. cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi;

    2. cooperative che svolgono attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

    3. consorzi di cui all'Art. 8 della legge n. 381/1991.

  8. Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attivita' di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attivita' socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' di cui all'Art. 1 della legge n. 381/1991, e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attivita' esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge n. 381/1991 e' determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attivita' di tipo b).

  9. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per:

    1. la stipulazione delle convenzioni di cui all'Art. 1, comma 3, lettera d), e agli articoli 22, 23 e 24;

    2. la partecipazione al sistema di programmazione degli interventi e dei servizi sociali in conformita' al capo V del titolo II della legge regionale n. 6/2006;

    3. l'accesso all'accreditamento quale titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico in conformita' all'Art. 33 della legge regionale n. 6/2006;

    4. l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla normativa regionale.

    Art. 4.

    Iscrizione all'albo

  10. Possono essere iscritti all'albo le cooperative sociali e i loro consorzi aventi sede legale nella Regione che risultino iscritti nella sezione h) del registro regionale delle cooperative, di cui all'Art. 3, comma 3, della legge regionale n. 79/1982, e, ai sensi dell'Art. 111-septies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, nella sezione cooperative a mutualita' prevalente dell'albo delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004.

  11. Per ottenere l'iscrizione, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda alla direzione centrale attivita' produttive, di seguito denominata direzione, indicando:

    1. la sezione dell'albo prescelta, nonche' gli ambiti di attivita' in cui la cooperativa opera o intende operare;

    2. il numero di iscrizione al registro regionale delle cooperative, sezione h), e il numero di iscrizione all'albo delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive del 23 giugno 2004, sezione cooperative a mutualita' prevalente, e categoria di appartenenza;

    3. le caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione a) dell'albo.

  12. Alla domanda devono essere allegati:

    1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la composizione della compagine sociale suddivisa per tipologia di soci;

    2. per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione b) dell'albo, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la presenza al proprio interno dei lavoratori svantaggiati nel rispetto delle percentuali minime previste dalla legge n. 381/1991.

  13. Limitatamente ai casi di attivita' plurima richiamati dall'Art. 3, la direzione verifica la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'Art. 3, comma 3, tramite l'acquisizione della risultanza dell'attivita' di revisione.

  14. L'indicazione nella domanda del numero di iscrizione al registro regionale delle cooperative, sezione h), puo' essere omessa in caso di presentazione della stessa contestualmente alla presentazione della domanda per il registro medesimo.

  15. La direzione ha facolta' di richiedere in fase istruttoria il completamento o la rettifica della domanda o integrazioni della documentazione, individuando i termini per l'adempimento.

  16. Con provvedimento motivato, comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa o consorzio interessato, la direzione rifiuta l'iscrizione per decorso dei termini di cui al comma 6, ovvero per la carenza dei requisiti previsti dalla legge.

  17. L'iscrizione all'albo viene disposta con decreto del direttore del Servizio vigilanza, sostegno e promozione comparto cooperativo, di seguito denominato servizio.

  18. Dell'avvenuta iscrizione e' data comunicazione alla cooperativa sociale o al consorzio interessato.

    Art. 5.

    Adempimenti delle cooperative

  19. Ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'albo e' considerato rilevante il verificarsi per oltre novanta giorni continuativi di una delle seguenti irregolarita':

    1. il numero dei lavoratori svantaggiati scende al di sotto della misura prevista dalla legge per le cooperative iscritte all'albo nella sezione b);

    2. il numero dei soci volontari supera la misura prevista dalla legge;

    3. il numero delle cooperative sociali nel consorzio scende al di sotto della misura prevista dalla legge.

  20. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti, entro centoventi giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita', a comunicare il fatto alla direzione mediante idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.

  21. Se la comunicazione e' resa oltre i termini di cui al comma 2 ed entro centocinquanta giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita' e' considerata tardiva.

  22. Entro centoventi giorni da quando si e' manifestata l'irregolarita', deve...

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