Ordinanza emessa il 17 marzo 2006 (pervenuta alla Corte costituzionale il 22 novembre 2006) dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Quartieri Armando Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento - Preclusione - Cont...

LA CORTE DI APPELLO

Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 46/2006, proposta all'odierna udienza dal procuratore generale;

Osserva in fatto

Con sentenza in data 4 aprile 2002, il Tribunale di Cremona, in composizione monocratica, assolveva Quartieri Armando dal reato di cui all'art. 367 c.p. perche' il fatto non sussiste.

L'imputazione a carico del Quartieri era di avere, con denuncia presentata ai C.C. di Pizzighettone, affermato falsamente di avere subito un furto di un rilevante quantitativo di calzature all'interno del suo negozio.

Il primo giudice rilevava che, seppure le modalita' del furto suscitavano qualche fondata perplessita' (asportazione di un rilevante quantitativo di scarpe, 1.300, effrazione di porta secondaria effettuata con modalita' inusuali, sottrazione totale della merce collocata nel negozio e totale disinteresse per quella posta nel magazzino, mancanza di prova sicura del possesso da parte dell'imputato della merce denunciata come sottratta), tuttavia le indagini svolte erano state carenti ed insufficienti per dimostrare con certezza la simulazione del furto.

Non era stata adeguatamente approfondita l'anomalia riscontrata dai C.C. circa il tipo di effrazione riscontrata, non era stato approfondito il tipo di documentazione fiscale che il Quartieri doveva tenere, non erano state verificate le modalita' con cui era stato stipulato il contratto assicurativo, non erano stati effettuati accertamenti bancari per approfondire la asserita situazione di difficolta' economica del prevenuto.

Il p.m. presso la Procura della Repubblica di Cremona ha chiesto, in riforma della sentenza, l'affermazione di responsabilita' dell'imputato con provvedimenti secondo giustizia.

All'odierna udienza il procuratore generale, preso atto delle limitazioni alla facolta' di appello del pubblico ministero introdotte dalla sopravvenuta modifica dell'art. 593 c.p.p. per effetto della previsione di cui all'art. 1, legge n. 46/2006, e ritenute dette limitazioni operanti per l'impugnazione in discussione nel presente procedimento, eccepiva illegittimita' costituzionale della norma da ultima citata con riferimento agli artt. 3, 25, 97, 111 e 112 Cost., come da istanza depositata all'udienza.

Osserva in diritto

Con la norma, della cui legittimita' costituzionale il procuratore generale dubita, la disciplina dei casi di appello prevista dall'art. 593 c.p.p. e' stata profondamente modificata con particolare riguardo all'appellabilita' delle sentenze di proscioglimento pronunciate in primo grado, ad eccezione delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato e di altre specificamente indicate.

La previgente normativa escludeva tale appellabilita' al terzo comma del citato art. 593, sia per il pubblico ministero che per l'imputato, con riferimento alle sentenze relative a contravvenzioni punite con la pena dell'ammenda o con pena alternativa, ed al secondo comma, limitatamente al solo imputato, per le sentenze di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

Per effetto della recentissima modifica, il secondo comma dell'art. 593, nell'attuale formulazione, consente ora al pubblico ministero ed all'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento solo allorche' con i motivi di appello, ai sensi dell'art. 603 cpv. c.p.p., venga richiesta la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, e dette prove abbiano il carattere della decisivita'; prevedendosi dal punto di vista procedurale che il giudice dell'appello, ove in via preliminare non ammetta la rinnovazione dell'istruttoria, dichiari l'inammissibilita' del gravame, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione della relativa ordinanza le parti possano proporre ricorso per cassazione anche avverso la sentenza di primo grado.

L'art. 10, legge n. 46/2006 prevede poi che la legge stessa trovi applicazione per i procedimenti in corso; disponendo che l'atto di appello proposto avverso una sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della nuova normativa sia dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile, e che entro il termine di quarantacinque giorni dalla notificazione di quest'ultima possa essere presentato ricorso per cassazione avverso la...

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